(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 43)
                    Art. 43 - Visite occasionali. 
  
1. I medici di  assistenza  primaria,  iscritti  negli  elenchi  sono
tenuti a prestare la propria opera in regime  di  assistenza  diretta
solo nei confronti degli assistiti che li hanno primariamente scelti. 
  
2. I medici, tuttavia fatto salvo quanto previsto per la  continuita'
assistenziale e per l'assistenza nelle localita' turistiche, prestano
la  propria  opera  in   favore   dei   cittadini   che,   trovandosi
eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza ricorrano
all'opera del medico. 
  
3.  Le  visite  di  cui  al  comma  2  sono  compensate  direttamente
dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive: 
  
- visita ambulatoriale L. 30.000 
- visita domiciliare L. 50.000 
  
4. Al medico convenzionato che effettua  le  visite  ambulatoriali  e
domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo  soggiorno
in Italia che  esibiscono  il  prescritto  documento  comprovante  il
diritto all'assistenza sanitaria  a  carico  del  servizio  sanitario
pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di  cui  al  precedente
comma. In tal caso il medico notula alla  Azienda  di  iscrizione  le
anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui  all'allegato  "D"
su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e  cognome
dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata. 
  
5. Le Regioni, nel rispetto delle  norme  vigenti  e  sulla  base  di
apposi   Accordi   regionali    con    i    sindacati    maggiormente
rappresentativi, stabiliscono gli eventuali interventi  assistenziali
a favore dei  soggetti  che  fruiscono  delle  visite  occasionali  e
possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato  da
parte dell'Azienda. 
  
6. Nell'espletamento delle visite  occasionali  di  cui  al  presente
articolo,   il   medico   e'   tenuto   a   utilizzare   il   modello
prescizione-proposta indicando la residenza dell'assistito.