(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 52)
  
  
  
Art. 52 - Compiti del medico. 
  
1. Il medico che assicura la continuita'  assistenziale  deve  essere
presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda
e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno,  per  effettuare
gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti. 
  
2. Il medico e' tenuto ad effettuare gli  interventi,  domiciliari  o
territoriali richiesti dall'utente o dalla centrale operativa,  prima
della  fine  del  turno  di  lavoro.  In  particolari  situazioni  di
necessita', ove le condizioni strutturali lo  consentano,  il  medico
puo' eseguire prestazioni ambulatoriali. 
  
3. I  turni  notturni  e  diurni  festivi  sono  di  12  ore,  quelli
prefestivi di 10 ore. 
  
4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo
estivo, puo' essere concordata con l'Azienda la concentrazione in  un
solo mese dell'orario di attivita' che i  singoli  medici  dovrebbero
svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono
almeno 36 ore di attivita' settimanale ai  sensi  dell'art.  50  puo'
consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco  di  tre
mesi non consecutivi dell'orario che i medici dorrebbero svolgere nel
corso di 3 mesi consecutivi.  Tale  accorpamento,  che  non  comporta
variazione nei pagamenti mensili, puo' essere  consentito,  peraltro,
solo  se  vengono  garantite  le  ordinarie  esigenze   di   servizio
attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di  incarico
interessati. 
  
5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere  agli
atti. Le registrazioni devono avere per oggetto: 
  
a - nome, cognome, eta' e indirizzo dell'assistito; 
b  -  generalita'  del  richiedente  ed   eventuale   relazione   con
l'assistito (nel caso che sia persona diversa); 
c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata; 
d - ora dell'intervento (o  motivazione  del  mancato  intervento)  e
tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato. 
  
6. Il medico utilizza solo a favore degli utenti  registi,  anche  se
privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura
"Servizio continuita' assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le
proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore
per un massimo di 3 giorni, le  prescrizioni  farmaceutiche  per  una
tempia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia  non  superiore  a
48/72 ore. 
  
7 Il medico in servizio deve  essere  presente  fino  all'arrivo  del
medico che continua il servizio. Al medico che e' costretto a restare
oltre la fine del proprio turno,  anche  per  esigenze  di  servizio,
spettano i normali compensi rapportati alla durata del  prolungamento
del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente  a  carico
del medico ritardatario. 
  
8.  Il  medico  di  continuita'  assistenziale  che  ne  ravvisi   la
necessita' deve direttamente allertare  il  servizio  di  urgenza  ed
emergenza territoriale per l'intervento del caso. 
  
9. Il medico in servizio di continuita' assistenziale puo'  eseguire,
nell'espletamento dell'intervento  richiesto,  anche  le  prestazioni
aggiuntive  di  cui  al  nomenclatore  tariffario  dell'Allegato   D,
finalizzate   a   garantire   una    piu'    immediata    adeguatezza
dell'assistenza e un minore ricorso all'intervento specialistico  e/o
ospedaliero. 
  
10. Le prestazioni di cui  al  precedente  comma  9  sono  retribuite
aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante. 
  
11. Sono inoltre obblighi e compiti del medico: 
  
- l'adesione alla sperimentazione dell'equipes  territoriali  di  cui
all'art. 15; 
- lo sviluppo  e  la  diffusione  della  cultura  sanitaria  e  della
  conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle 
tematiche evidenziate all'art. 31 comma 3; 
- la segnalazione personale diretta al medico di assistenza  primaria
  che ha in carico l'assistito dei casi di  particolare  complessita'
  rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre a quanto 
previsto dall'art. 54. 
  
12. Il medico di continuita' assistenziale  alle  attivita'  previste
dagli Accordi regionali e aziendali.  Per  queste  attivita'  vengono
previste quote variabili aggiuntive  di  compenso  analogamente  agli
altri medici di medicina generale che partecipano a tali attivita'.