(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 54)
  
  
  
Art. 54 - Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie. 
  
1. Il sanitario in servizio, al fine  di  assicurare  la  continuita'
assistenziale in capo  al  medico  di  libera  scelta,  e'  tenuto  a
compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"),
di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o alla  struttura
sanitaria, in caso  di  ricovero),  da  consegnare  all'assistito,  e
l'altra viene acquisita agli atti del servizio. 
  
2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se
l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. 
  
3.  Nel   modulo   dovranno   essere   indicate   succintamente:   la
sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta
o accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso -  la
motivazione che ha indotto il medico a propone il  ricovero  ed  ogni
altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare. 
  
4. Saranno, altresi', segnalati gli  interventi  che  non  presentano
caratteristiche di urgenza.