(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 59)
  
  
  
Art. 59 - Assistenza ai turisti. 
  
1. Sulla base di apposite  determinazioni  a  livello  regionale,  le
Aziende nel cui territorio si trovano localita' di notevole  afflusso
turistico possono organizzare - limitatamente al periodo in  cui,  di
norma, si riscontra il maggior numero di presenze  giornaliere  -  un
servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone  non
residenti. 
  
2. Gli incarichi a tal  fine  conferiti  non  possono  in  ogni  caso
superare la durata di tre mesi e  non  possono  essere  attribuiti  a
medici gia' titolari di altro incarico o rapporto convenzionale. 
  
3.  Il  trattamento  economico  e'  definito  sulla  base  di  intese
regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.