Art. 64 - Massimale orario. 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l'esclusivita' del rapporto. 2. L'Azienda, eccezionalmente e per un massimo di mesi otto non rinnovabili, puo' conferire incarichi provvisori ai sensi dell'art. 67, comma 3, oltre che per 38 ore settimanali, anche a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attivita' compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all'eccedenza. Sono fatte salve temporanee e specifiche diverse determinazioni regionali in reazione ad obiettive difficolta' di organizzazione del servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo dell'emergenza sanitaria territoriale. 3. L'orario complessivo dell'incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attivita' orarie compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. 4. L'attivita' continuativa di servizio non puo' superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non puo' essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente. 5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attivita', qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attivita' continuativa puo' superare le l2 ore, ma mai comunque le 15 ore. 6. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equita' distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.