(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 65)
  
  
  
Art. 65 - Compiti del medico - Libera professione. 
  
1. Il medico incarico svolge i seguenti  compiti  retribuiti  con  la
quota fissa oraria: 
  
a) interventi  di  assistenza  e  di  soccorso  avanzato  esterni  al
presidio  ospedaliero,  con  mezzo  attrezzato  secondo  la   vigente
normativa; 
  
b)  attivita'  assistenziali  e   organizzative   in   occasione   di
maxiemergenza; 
  
c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; 
  
d)  attivita'  presso  centrali  operative  anche   nell'ambito   dei
dipartimenti di emergenza e urgenza. 
  
2. I medici di cui al comma precedente possono inoltre, sulla base di
appositi accordi regionali ed aziendali: 
  
a) collaborare, per il tempo in cui non  sono  impegnati  in  compiti
propri dell'incarico, nelle attivita' di primo intervento dei presidi
territoriali delle Aziende sanitarie  e  nelle  strutture  di  pronto
soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda  stessa  facenti  parte
dei dipartimenti di emergenza e urgenza; 
  
b) essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso  fissi  o
mobili,  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  fieristiche  e
culturali ecc.; 
  
c) svolgere nelle centrali operative attivita' di coordinamento e  di
riferimento interno ed esterno al servizio; 
  
d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato  su  mezzi
attrezzati ad ala fissa ed ala rotante. 
  
3. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza  sanitaria
territoriale sono attribuiti anche ulteriori compiti  previsti  dagli
Accordi regionali compresi quelli di formazione e  aggiornamento  del
personale non medico del servizio. 
  
4. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza  sanitaria
territoriale in  possesso  del  titolo  di  animatore  di  formazione
possono essere attribuiti anche compiti di formazione e aggiornamento
del personale medico del servizio. 
  
5. Sulla base di apposita  programmazione  regionale  e  aziendale  i
medici dell'emergenza possono partecipare, secondo accordi  regionali
ed aziendali, a progetti formativi  e  di  educazione  sanitaria  dei
cittadini in materia di  emergenza  sanitaria  territoriale  e  primo
intervento sanitario. 
  
6. Il medico addetto alla centrale operativa deve essere  fisicamente
presente al suo posto durate il turno di servizio. 
  
7. Il medico in turno di servizio assistenziale deve essere  presente
fino all'arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che
deve prolungare il proprio turno  per  ritardato  arrivo  del  medico
addetto al turno  successivo,  spetta  un  compenso  aggiuntivo  pari
all'eccedenza di orario svolto. Tale  compenso  viene  trattenuto  in
misura corrispondente al medico ritardatario. 
  
8. Il medico  di  turno  di  servizio  e'  tenuto  ad  espletare  gli
interventi richiesti nel corso del turno ed a completare l'intervento
che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio
medesimo. L'eccedenza di  orario  derivante  dall'intervento  di  cui
sopra e' retribuita secondo quanto disposto dall'art. 68. 
  
9. Il medico incaricato  per  le  attivita'  di  emergenza  sanitaria
territoriale puo' esercitare la libera professione al di fuori  degli
orari di servizio, purche'  essa  non  rechi  pregiudizio  alcuno  al
corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il  medico
che svolge  attivita'  libero  professionale,  deve  rilasciare  alla
Azienda apposita dichiarazione in tal senso.