Art. 71 - Associazionismo medico. 1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall'articolo 40, tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente Accordo. 2. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrare che prefigurano la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell'assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere. 3. La sperimentazione delle forme associative, come individuate ai sensi dei precedenti commi, puo' prevedere: a) la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; b) la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale; c) differenti mobilita' di erogazione dei compensi; d) la dislocazione delle sedi e il collegamento tra queste. 4. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare: a) assistenza specialistica di base; b) prestazioni diagnostiche; c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 5. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli art. 70 e 72.