Art. 73 - Contrattazione. 1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale ai sensi dell'art. 10, comma 9. 2. La contrattazione per la definizione degli Accordi regionali e' attivata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale. 3. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli Accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli Accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende, i Direttori Generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono. 4. Eventuali rilievi da parte ordinistica all'Accordo Regionale sono effettuati entro 30 giorni dal suo ricevimento. 5. Le parti firmatarie, esaminati i rilievi mossi da parte ordinistica, riesaminano l'Accordo per le parti contestate ed assumono, ove lo ritengano opportuno, le necessarie modifiche. 6 Gli Accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella Regione per i compiti previsti. In alternativa puo' essere espressamente prevista, per altre attivita', l'adesione volontaria ad iniziative specifiche contenute negli accordi. 7. Gli Accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto: - il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; - l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o mediante rapporti con terzi, o dai melici stessi; - appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo. 8 Gli Accordi regionali devono prevedere altresi': a) la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attivita'; b) la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.