(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 20)
                     Art. 20 - Diritti sindacali 
  
1. Al fine  di  favorire  l'espletamento  dei  compiti  sindacali,  a
ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita'  di
n. 3 ore annuali per ogni iscritto. 
  
2. Il numero  dei  medici  iscritti  titolari  di  incarico  a  tempo
indeterminato ai sensi del presente Accordo, e'  rilevato  a  livello
regionale all'inizio di ogni anno sulla base del numero dei medici  a
carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata,  a  cura
delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale. 
  
3. La segreteria nazionale del sindacato  comunica  congiuntamente  a
tutte le Regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve
essere attribuita la disponibilita' di orario accertata  come  sopra,
con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 
  
4. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui all'articolo
10. 
  
5. Nel caso che le riunioni  dei  comitati  di  cui  all'articolo  22
coincidano con i  turni  di  servizio,  ai  membri  di  parte  medica
spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 
  
6. I periodi di distacco sindacale sono valutati  come  attivita'  di
servizio.