(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 23)
Art. 23 - Responsabilita' convenzionali e violazioni
1. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai medici
incaricati ai sensi del presente Allegato N si applicano le norme di
cui all'art. 16 dell'Accordo nazionale.