Art. 2.
  1.  All'articolo  5,  comma  6,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  13  settembre  1999, n. 420, dopo le parole: "previamente
istruite  dalla  commissione  con  l'ausilio  della  segreteria" sono
inserite   le  seguenti:  "facente  capo  al  competente  ufficio  di
riferimento".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del sopracitato
          decreto  del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
          n. 420, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.   5   (Procedimento   del   controllo).  -  1.  I
          provvedimenti  adottati  dagli  enti  locali  nelle materie
          richiamate  all'art.  1,  comma  1, e soggetti al controllo
          della  Commissione  sono  trasmessi  alla  segreteria della
          Commissione.
              2.  La  Commissione,  in relazione alle disposizioni di
          cui  al  decreto  legislativo  25 febbraio  1995,  n. 77, e
          successive  modificazioni e integrazioni ed all'art. 45 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, sulla base
          degli atti prodotti:
                a) esprime  il proprio parere entro centoventi giorni
          dal ricevimento sul piano di estinzione delle passivita' di
          cui  all'art.  89,  commi  6  e  7, del decreto legislativo
          25 febbraio  1995, n. 77; scaduto tale termine il parere si
          intende espresso in senso favorevole;
                b) esprime  il proprio parere entro centoventi giorni
          dal   ricevimento   sull'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
          riequilibrato  di  cui  agli  articoli  91  e  seguenti del
          decreto legislativo n. 77 del 1995; scaduto tale termine il
          parere si intende espresso in senso favorevole;
                c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni
          dal  ricevimento  di  provvedimenti in materia di dotazioni
          organiche  e  di  assunzione  di  personale;  scaduto  tale
          termine i provvedimenti si intendono approvati.
              3.   La   Commissione,   ove  debba  essere  presentata
          l'ipotesi  di  bilancio  stabilmente riequilibrato, esamina
          solo contestualmente ad essa i provvedimenti concernenti le
          assegnazioni  di  personale  e la pianta organica che siano
          stati   presentati  o  che  vengano  presentati  nel  corso
          dell'esame  dell'ipotesi  stessa. In tal caso il termine di
          novanta  giorni  di  cui al comma 2, lettera c), si applica
          solo  in  quanto compatibile con i tempi del predetto esame
          contestuale.
              4.   La   commissione,   avvalendosi   dell'ufficio  di
          segreteria, puo', entro trenta giorni dal ricevimento degli
          atti,  richiedere  all'ente elementi istruttori. Dalla data
          della  richiesta  e  sino  al  ricevimento  degli  elementi
          istruttori sono sospesi i termini di cui al comma 2.
              5.  Il  controllo  sulle  dotazioni  organiche  e sulle
          assunzioni  di  personale per gli enti dissestati e per gli
          enti  strutturalmente deficitari si svolge prioritariamente
          sulla  base della verifica della compatibilita' finanziaria
          dei  provvedimenti,  accertando  se  gli  stessi comportano
          maggiori  spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti
          devono  dimostrare  di  disporre di risorse finanziarie che
          assicurino  strutturalmente  la  copertura  finanziaria dei
          nuovi  oneri.  Qualora  l'esame  del provvedimento da parte
          della    commissione    evidenzi    violazioni   di   norme
          inderogabili,  esso  viene rinviato all'amministrazione, al
          fine di consentirne l'adeguamento alle norme vigenti.
              6.  Il  presidente stabilisce l'ordine del giorno della
          seduta ed assegna i provvedimenti da sottoporre a controllo
          ai singoli componenti quali relatori. Le pratiche assegnate
          sono  previamente  istruite dalla commissione con l'ausilio
          della  segreteria  facente  capo  al  competente ufficio di
          riferimento,   acquisendo   gli   elementi  di  valutazione
          necessari per l'esame di ciascun provvedimento.
              7.  Le determinazioni della commissione sono depositate
          nella  segreteria  della  commissione  a  cura dei relatori
          entro quindici giorni dalla riunione nella quale sono state
          adottate.  La  segreteria,  nei dieci giorni successivi, ne
          da'  comunicazione  anche  con  mezzi  telematici agli enti
          interessati.  Nel  caso di decorso del termine utile per il
          controllo  la segreteria comunica altresi' agli enti, entro
          cinque  giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o
          i  pareri che si intendono espressi in senso favorevole per
          decorso del termine.