Art. 3.
  1.  L'articolo  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13
settembre 1999, n. 420, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7 (Segreteria della Commissione). - 1. La segreteria svolge i
compiti di supporto necessari all'espletamento delle competenze della
Commissione.   La   segreteria,   fino   al  riordino  del  Ministero
dell'interno  di  cui al capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
incardinata,  secondo  un  metodo  di  alternanza,  in  ragione della
materia,  nella  Direzione  centrale  per  la  finanza locale e per i
servizi  finanziari, ufficio risanamento enti dissestati, se trattasi
di   problematiche   prettamente  finanziarie,  ovvero  nel  Servizio
personale  enti  locali,  divisione  organizzazione  ed  uffici  enti
locali,  se  trattasi  di  aspetti  organizzativi  e  gestionali  del
personale  degli enti locali. Detti uffici, quando svolgono attivita'
di   segreteria  della  Commissione,  sono  chiamati  ad  operare  in
sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento
richiesto   dall'eventuale  assunzione  di  atti  istruttori  avviati
congiuntamente in seno alla Commissione".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 1
 
          Nota all'art. 3:
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".