Art. 2.
            Attivita' straordinaria di polizia idraulica

  1.  Gli  uffici  preposti ad esercitare le competenze derivanti dal
regio  decreto  25  luglio  1904,  n.  523, provvedono ad effettuare,
nell'ambito  degli  ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
un'attivita'   straordinaria   di   sorveglianza  sui  corsi  d'acqua
demaniali   e   sulle   relative   pertinenze   a  mezzo  sistematici
sopralluoghi   finalizzati  a  rilevare  le  situazioni  che  possono
determinare  pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per
le persone e le cose.
  2.  Le  rilevazioni  sono effettuate ponendo particolare attenzione
su:
    a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative
pertinenze;
    b)  i  restringimenti  nelle  sezioni  di deflusso prodotti dagli
attraversamenti o da altre opere esistenti;
    c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;
    d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
    e)  le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde
e degli argini;
    f)   l'efficienza  e  la  funzionalita'  delle  opere  idrauliche
esistenti, il loro stato di conservazione;
    g)  qualsiasi  altro elemento che possa dar luogo a situazione di
allarme.
  3.  Di  ciascun  sopralluogo  e'  redatto  verbale  che  riporta le
rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine
alle situazioni di pericolo ed alle necessita' di intervento urgente.
I  verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono
una  relazione  finale contenente le proposte di intervento mirate ad
eliminare   le  situazioni  di  pericolo  incombente  e  di  pericolo
potenziale  non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo
manutentivo.  La relazione finale e' inviata al Comitato dei Ministri
di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
  4.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo  sono  chiamati  a collaborare gli uffici dei provveditorati
alle  opere  pubbliche,  del Corpo forestale dello Stato e degli enti
locali,  gli  uffici  tecnici  erariali,  gli  altri uffici regionali
aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.
  5.  Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di
cui   al   comma   1   possono   ricorrere   a  forme  di  consulenza
libero-professionale,    da   retribuire   a   vacazione   ai   sensi
dell'articolo  32  della  legge  2  marzo  1949, n. 144, e successive
modificazioni.  A  tale  fine  e'  autorizzata la spesa di lire 3.000
milioni  per  l'anno  2000  da iscriversi nell'unita' previsionale di
base  4.1.1.0  dello  stato  di  previsione  del Ministero dei lavori
pubblici.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione   dello   stanziamento   iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.