Art. 2. Attivita' straordinaria di polizia idraulica 1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attivita' straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose. 2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su: a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze; b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti; c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque; d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide; e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini; f) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione; g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme. 3. Di ciascun sopralluogo e' redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessita' di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale e' inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 4. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica. 5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.