Art. 3.
             Ulteriori forme di controllo sul territorio
  1.  Ad  integrazione  delle  attivita'  di  cui all'articolo 2, gli
uffici  regionali,  in  collaborazione  con  il Corpo forestale dello
Stato,  le  comunita'  montane  e  le  associazioni  di  volontariato
interessate,  effettuano,  nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle
opere  eseguite  per  la  sistemazione  dei  versanti,  indicando  le
ulteriori  esigenze  di  intervento,  a  carattere puntuale e di tipo
manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione
idrogeologica,  con  conseguente  miglioramento  generalizzato  delle
condizioni  di  rischio,  soprattutto  a  beneficio  dei territori di
pianura.
  2.  I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati
al  Comitato  dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da
rappresentare  complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul
territorio nel settore idrogeologico.