Art. 3. Ulteriori forme di controllo sul territorio 1. Ad integrazione delle attivita' di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunita' montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura. 2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.