Art. 5.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione
Calabria interessate  dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre
        2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.

  1.   I   soggetti  residenti  alla  data  delle  calamita'  di  cui
all'articolo   4,   comma   1,  nei  comuni  della  regione  Calabria
individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al
servizio  militare  per  gli  anni  2000  e  2001,  sono utilizzati a
domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del
personale  dello  Stato,  delle  regioni  o  degli enti locali per le
esigenze  connesse  alla  realizzazione  degli interventi necessari a
fronteggiare  le  conseguenze  dell'emergenza; quelli interessati per
gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorita' agli
enti  convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui
al  comma  3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi
enti per far fronte alle medesime esigenze.
  2.  I  soggetti  interessati  al  servizio  militare  che intendono
beneficiare  delle  disposizioni  di cui al comma 1 devono presentare
domanda,  se  gia'  alle  armi,  ai rispettivi comandi di corpo e, se
ancora  da  incorporare,  ai  distretti  militari  di appartenenza. I
comandi  militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate
dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali,
assegnano,  previa  convenzione,  i  predetti soggetti, tenendo conto
delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e
l'alloggio   di   tali  soggetti  si  provvede  tenendo  conto  della
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche'
autorizzando  il  pernottamento  ed  eventualmente il vitto presso le
rispettive  abitazioni.  L'assegnazione  dei  militari  di  leva alle
amministrazioni  che  hanno  stipulato una convenzione avverra' entro
venti  giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari
stessi.
  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per
il  servizio  civile  attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni
relative  al  servizio  civile per l'utilizzazione degli obiettori di
coscienza   da  parte  delle  amministrazioni  dello  Stato,  enti  o
organizzazioni  pubbliche  e  private di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati
dall'emergenza,  che  hanno  gia'  presentato  o  presentino domanda,
nonche' ad effettuare le relative assegnazioni.
  4.  I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono
state  oggetto  di  ordinanza  di  sgombero a seguito di inagibilita'
parziale  o  totale,  vengono,  a domanda, dispensati dal servizio di
leva  o  dal  servizio  civile  e,  se gia' in servizio, collocati in
congedo  anticipato.  Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato
per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  con  ordinanza di
protezione  civile,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  d'intesa  con i Ministri competenti,
misure  ed  agevolazioni  in materia fiscale e previdenziale a favore
dei soggetti danneggiati.