Art. 6.
Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3   agosto  1998,  n.  267,  e  successive
                           modificazioni.

  1.  All'articolo  2,  comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le
parole:  "due  anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a
due anni".
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire  600  milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2000, si provvede
mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento  iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.