Art. 7.
                    Agenzia di protezione civile

  1.    I    contratti    a    tempo    determinato   degli   esperti
tecnico-amministrativi,  in  servizio  presso  il  Dipartimento della
protezione  civile  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
di  protezione  civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000
milioni  in  ragione  d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  6,  com-ma  1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 1999, n.
488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione
civile.