Art. 2.
                             Abrogazioni
  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato  il  comma  1-quater  dell'articolo  7  del decreto-legge 20
settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1995, n. 490.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bindi, Ministro della sanita'
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
  Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 6
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.