Art. 15
                     Organizzazione territoriale

  1.    L'organizzazione    territoriale,   componente   fondamentale
dell'Arma, comprende:
a) comandi  interregionali,  retti da generale di corpo d'armata, che
   esercitano  funzioni  di  alta  direzione,  di  coordinamento e di
   controllo  nei  confronti  dei  comandi  regionali  ed assicurano,
   attraverso  i  propri  organi,  il  sostegno tecnico, logistico ed
   amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di
   competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
b) comandi  regionali,  retti  da generale di divisione e di brigata,
   cui  risale  la  responsabilita'  della  gestione del personale, e
   competono   le  funzioni  di  direzione,  di  coordinamento  e  di
   controllo delle attivita' dei comandi provinciali;
c) comandi  provinciali,  retti  da generale di brigata e colonnello,
   cui  sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e
   di   controllo   dei  reparti  dipendenti,  e  la  responsabilita'
   dell'analisi  e  del  raccordo  delle  attivita'  operative  e  di
   contrasto  della  criminalita'  condotte  nella provincia anche da
   reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) comandi   a   livello   infraprovinciale,  retti  da  ufficiale  e
   differentemente  strutturati  in  rapporto  alla loro estensione e
   rilevanza    operativa,    cui    compete    prioritariamente   la
   responsabilita'   della   direzione   e  del  coordinamento  delle
   attivita'  di  controllo  del  territorio  e  di  contrasto  delle
   manifestazioni   di   criminalita'  a  rilevanza  locale,  nonche'
   l'assolvimento dei compiti militari;
e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei
   carabinieri  a  livello  locale,  cui  compete  la responsabilita'
   diretta  del  controllo  del territorio e delle connesse attivita'
   istituzionali,  nonche'  l'assolvimento dei compiti militari. Sono
   retti,  di  massima  ed  in  relazione alla rilevanza dell'impegno
   operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
   sicurezza o maresciallo capo.
  2. L'organizzazione territoriale, quale struttura essenziale per il
controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle
altre  organizzazioni  dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di
rispettiva competenza.