Art. 17.
              Reparti e unita' per esigenze specifiche
  1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:
    a) il reggimento corazzieri;
    b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
    c)  i  reparti  e  gli  uffici  presso  gli  organi della Difesa,
dell'Esercito,  della  Marina Militare, dell'Aeronautica, i comandi e
gli organismi internazionali in Italia ed all'estero;
    d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali;
    e) le unita' paracadutiste ed eliportate;
    f) il gruppo di intervento speciale;
    g) la banda dell'Arma;
    h) le unita' presso Dicasteri vari.
  2.  L'Arma,  inoltre,  concorre con proprio personale all'attivita'
degli  organismi  interforze  secondo  le  norme  che  ne regolano la
composizione ed il funzionamento.