Art. 22.
                Attribuzioni del Comandante generale
                     in materia di reclutamento,
                    stato, avanzamento e impiego
  1. Il Comandante generale:
    a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni
dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito difesa:
      1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da
destinare  agli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2,
comma  1,  lettera  s),  numero  4), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
    2)   gli   ufficiali   da   destinare   all'impiego   in   ambito
internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri;
    b)  determina  le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo
nulla  osta  del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per
l'organizzazione  territoriale e gli organismi interforze di polizia,
dandone  preventiva  comunicazione  al  Capo  di Stato Maggiore della
Difesa per i generali di divisione e di brigata;
    c)  e'  presidente  della commissione superiore e vice presidente
della  commissione  di  vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei
carabinieri;
    d)  indica  al  Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali
generali  da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle
commissioni di vertice e superiore d'avanzamento;
    e)  propone  al  Ministro della difesa gli ufficiali da designare
quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento;
    f)  e'  presidente della commissione per l'espressione del parere
sulla  concessione  delle  ricompense al valore e al merito dell'Arma
dei carabinieri;
    g)  puo'  ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti
del personale dipendente;
    h)  designa  i  componenti  del  consiglio  di  disciplina per il
personale  nei  cui  confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla
lettera g).
  2. Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante
generale  in  materia  di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e
disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.
 
          Nota all'art. 22:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art.
          10  della  legge  18 febbraio  1997,  n. 25, concernente le
          attribuzioni  dei  vertici  militari",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del
          18 maggio  2000  -  serie  generale;  si  riporta  il testo
          dell'art. 2, comma 1, lettera s), numero 4):
              "Art. 2 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. Il Capo
          di Stato maggiore della difesa:
                a) - r) (Omissis);
                s)   emana   direttive   concernenti   l'impiego  del
          personale  militare  in ambito interforze, internazionale e
          presso  altri  dicasteri  e  stabilisce  i criteri generali
          concernenti  l'impiego  del  personale militare e civile in
          ambito Forza armata. In particolare:
                  1) - 3) (Omissis);
                4)  propone al Ministro della difesa: d'intesa con il
          Segretario  generale della difesa e sentiti i Capi di Stato
          magiore di Forza armata, gli ufficiali generali e ammiragli
          di   grado   non  inferiore  a maggiore  generale  e  gradi
          corrispondenti  da  destinare  agli  incarichi di direzione
          degli uffici di livello dirigenziale generale;".
          Nota all'art. 23.
              -   La   legge   20 febbraio   1981,   n.  30,  recante
          "Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 25 febbraio 1981, n. 55; si riporta
          il testo dell'art. 1:
              "Art.  1  (Istituzione  di direzioni di amministrazione
          dell'Esercito).   -   Alle   dipendenze   di  ciascuno  dei
          sottonotati   comandi   e'   istituita   una  direzione  di
          amministrazione  con  competenza  territoriale  sugli  enti
          dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:
                1)  Comando  generale  dell'Arma dei carabinieri, con
          sede  a  Roma  e  competenza territoriale nazionale per gli
          enti dipendenti dal medesimo Comando generale;
                2)  Comando  regione  militare  nord-ovest con sede a
          Torino:  comando  regione  militare  nord-est,  con  sede a
          Padova:  Comando regione militare tosco-emiliana con sede a
          Firenze:  Comando  regione  militare  centrale,  con sede a
          Roma;  Comando  regione  militare  meridionale,  con sede a
          Napoli;  Comando regione militare della Sicilia, con sede a
          Palermo.
              In   Sardegna,   per   la  quale  le  attribuzioni  dei
          comandanti  di regione militare sono devolute al comandante
          militare  della Sardegna, e istituita, con sede a Cagliari,
          una    direzione    di   amministrazione   con   competenza
          territoriale  sugli  enti  dislocati  nella  circoscrizione
          dello stesso comando".