Art. 30.
               Modalita' di ammissione degli ufficiali
                 dell'Arma dei carabinieri al corso
               superiore di stato maggiore interforze.
  1.  I  maggiori  ed  i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri
possono   essere   ammessi  al  corso  superiore  di  stato  maggiore
interforze  (ISSMI),  sulla  base  della disciplina prevista ai sensi
dell'articolo  4,  comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997,
n.  464,  ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai
fini  dell'avanzamento,  anche  se  compiuto  in tutto o in parte nel
grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto.
  2.  L'elenco  degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria e'
sottoposto  dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo
di Stato Maggiore della Difesa per l'approvazione.
 
          Nota all'art. 30:
              -  Per  i  riferimenti  relativi al decreto legislativo
          28 novembre  1997,  n. 464, si veda in nota all'art. 10; si
          riporta il testo dell'art. 4, comma 5:
                "5.   Il  Ministro  della  difesa  adotta,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e  successive  modificazioni,  entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto, il regolamento
          recante  l'ordinamento  dell'Istituto  di cui al comma 1. I
          criteri  e le modalita' per la selezione dei candidati alla
          frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con
          decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine,
          con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
          della  difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
          ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia
          di finanza".