Art. 9.
              Funzioni di polizia giudiziaria militare
  1.   L'Arma   dei  carabinieri  esercita  le  funzioni  di  polizia
giudiziaria  militare secondo le disposizioni e le dipendenze sancite
nei  codici  penali  militari,  ferme  restando  le attribuzioni e le
qualifiche dei comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle
varie Forze armate.