Art. 10
                        Obblighi di servizio
  1. Gli allievi dell'accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto
dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. All'atto della nomina
a  sottotenente  hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove
anni, che assorbe quella da espletare.
  2.  Gli  ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
presente   decreto,  qualora  non  gia'  in  servizio  permanente,  e
dell'articolo  4,  comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n.  490,  e  successive  modificazioni,  hanno l'obbligo di contrarre
all'atto   dell'ammissione  ai  corsi  una  ferma  di  tre  anni.  Al
superamento  del  corso  applicativo hanno l'obbligo di contrarre una
nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.
  3.  I  vincitori  dei concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo
tecnico-logistico,  qualora  non  gia'  in servizio permanente, hanno
l'obbligo   di   contrarre   una  ferma  di  sette  anni,  decorrente
dall'inizio  del  rispettivo  corso formativo, che assorbe ogni altra
ferma precedentemente contratta.
  4.  Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il disposto
dell'articolo  7,  comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
          30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'articolo 6.
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 7, comma 8, del
          citato   decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490:
              "8.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente ammessi a
          frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
          traffico   aereo   nonche'   corsi   di   elevato   livello
          tecnico-professionale  sono  vincolati ad una ferma di anni
          cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
          Detto  periodo  e'  aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
          eventualmente  in  atto  e  non  opera  nel caso di mancato
          superamento  o  di  dimissioni  dal corso. Gli ufficiali in
          servizio   permanente   che  siano  destinati  a  ricoprire
          incarichi    particolarmente    qualificanti    in    campo
          internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
          la  durata  dell'incarico,  con  decorrenza  dalla  data di
          assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
          ferma  eventualmente  in  atto.  Il  Ministro  della difesa
          definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
          e gli incarichi di cui al presente comma".