Art. 10 Obblighi di servizio 1. Gli allievi dell'accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare. 2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, qualora non gia' in servizio permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non gia' in servizio permanente, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta. 4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'articolo 6. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 8, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma".