Art. 11.
               Requisiti e modalita' per l'avanzamento
  1.  Per  l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e
9,  escluso  il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
              "Art.  8.  (Requisiti  per  l'avanzamento).  -  1.  Per
          l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere
          i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di
          cultura,  professionali,  necessari  per  bene adempiere le
          funzioni   del  nuovo  grado.  Aver  disimpegnato  bene  le
          funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma
          non sufficiente, per avanzamento al grado superiore.
              2.  Per  l'avanzamento  ai  vari gradi di generale o di
          ammiraglio  i  requisiti  di  cui al comma 1 debbono essere
          posseduti  in  modo eminente, in relazione alle funzioni di
          alto  comando  o  di alta direzione da esercitare nel nuovo
          grado".
              "Art. 9. (Modalita' di avanzamento). - 1. L'avanzamento
          ha luogo:
                a) ad anzianita';
                b) a scelta;
                c) per meriti eccezionali.
              2.  L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo
          gli  ufficiali  nell'ordine  di  iscrizione  nel rispettivo
          ruolo.
              3.  L'avanzamento  a scelta si effettua promuovendo gli
          ufficiali   nell'ordine  risultante  dalla  graduatoria  di
          merito  o  nell'ordine  di  iscrizione  in ruolo secondo le
          disposizioni del presente decreto.
              4.  L'avanzamento  per  meriti  eccezionali si effettua
          promuovendo  l'ufficiale  con  precedenza  sui  pari  grado
          idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
              5.  I profili di carriera e le modalita' di avanzamento
          nei  vari  gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono
          indicati  nelle  tabelle  1,  2  e  3  allegate al presente
          decreto".