Art. 12. Commissioni di avanzamento. Generalita' 1. Per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e' formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Art. 10. (Commissioni di avanzamento. Generalita'). - 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta: a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Maggior Generale e gradi corrispondenti; b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadiere Generale e gradi corrispondenti; c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. 3. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche: a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi, altra amministrazione; c) Comandante Generale della Guardia di Finanza; d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso: a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; b) gli enti, comandi o unita' internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri. 5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2o: dopo la lettera "c) e' aggiunta la seguente "d): "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione"; b) al comma 3: dopo le parole "alle lettere a), b), c), e' aggiunta la seguente ", d)"; le parole "per tre" sono sostituite dalle seguenti "per quattro"; c) al comma 4: dopo le parole "nelle precedenti lettere a), b), c)" e' aggiunta la seguente ", d)". "Art. 11. (Norme procedurali). - 1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza armata. 3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validita' delle deliberazioni delle commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto".