Art. 12.
               Commissioni di avanzamento. Generalita'
  1.  Per  l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 10 e 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
  2.  La  proposta  di  cui  all'articolo  11,  comma  2, del decreto
legislativo  30  dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e'
formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
 
          Nota all'art. 12:
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
              "Art.  10. (Commissioni di avanzamento. Generalita'). -
          1.  Esprimono  giudizi  sull'avanzamento  ad anzianita' e a
          scelta:
                a)  le  commissioni  di  vertice  nei  riguardi degli
          ufficiali   aventi   grado  di  Maggior  Generale  e  gradi
          corrispondenti;
                b) le   commissioni   superiori  di  avanzamento  nei
          riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello
          a Brigadiere Generale e gradi corrispondenti;
                c) le   commissioni   ordinarie  di  avanzamento  nei
          riguardi  degli  ufficiali  in  servizio  permanente aventi
          grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
                d)  i  superiori  gerarchici  per  gli  ufficiali  di
          complemento.
              2.   I  componenti  delle  Commissioni  di  avanzamento
          debbono   appartenere  ai  ruoli  del  servizio  permanente
          effettivo,  tranne che ricoprano cariche le quali importino
          la   partecipazione   a  tali  Commissioni,  e  non  essere
          temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per
          incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
              3.   Non   possono   far  parte  delle  Commissioni  di
          avanzamento  gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti
          cariche:
                a) Ministro   o   Sottosegretario   di  Stato  presso
          qualsiasi amministrazione;
                b)  Capo  di  Gabinetto  del Ministero della difesa o
          presso qualsiasi, altra amministrazione;
                c) Comandante Generale della Guardia di Finanza;
                d)   Consigliere   Militare   del   Presidente  della
          Repubblica;
                e) Consigliere  Militare del Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
              4. Non possono far parte delle predette commissioni gli
          ufficiali impiegati presso:
                a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello
          Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
                b)  gli  enti,  comandi  o  unita' internazionali che
          abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
                c) il  Dipartimento della Protezione Civile presso la
          Presidenza del consiglio dei Ministri.
              5.  All'articolo  26  della  legge 12 novembre 1955, n.
          1137 sono apportate le seguenti modifiche:
                a) al  comma  2o:  dopo la lettera "c) e' aggiunta la
          seguente  "d):  "attitudine ad assumere incarichi nel grado
          superiore,  con specifico riferimento ai settori di impiego
          di particolare interesse per l'Amministrazione";
                b)  al  comma 3: dopo le parole "alle lettere a), b),
          c),  e'  aggiunta  la  seguente ", d)"; le parole "per tre"
          sono sostituite dalle seguenti "per quattro";
                c)  al  comma  4:  dopo  le  parole "nelle precedenti
          lettere a), b), c)" e' aggiunta la seguente ", d)".
              "Art.  11.  (Norme procedurali). - 1. Le commissioni di
          vertice   e   le   commissioni  superiori  di  avanzamento,
          costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal
          Ministro  della  difesa  su  proposta  del  Capo  di  Stato
          Maggiore della difesa.
              2.   I   componenti   delle  commissioni  ordinarie  di
          avanzamento  sono  annualmente  designati  e  convocati dal
          Ministro  della  difesa  su  proposta  del  Capo  di  Stato
          Maggiore di Forza armata.
              3.  I  componenti  delle commissioni si pronunciano con
          votazione   palese   in   ordine  inverso  di  grado  e  di
          anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo.
              4.   Per   la   validita'   delle  deliberazioni  delle
          commissioni  e'  necessaria la presenza di almeno due terzi
          dei componenti con diritto al voto".