Art. 13. Commissione di vertice. Commissione superiore di avanzamento 1. Per la valutazione dei generali di divisione e' costituita, presso l'Arma dei carabinieri, la commissione di vertice composta dal Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi membri della commissione superiore di avanzamento di cui al successivo comma 2. 2. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico logistico quando la valutazione riguardi gli ufficiali di detto ruolo. 3. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti. 4. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "le cariche di cui alla lettera b) o quella di" sono inserite le seguenti: "comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "6. Il segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui il segretario generale rive- sta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti. 7. Il vice segretario generale militare del Ministero della difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati, dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa". - Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal presente decreto legislativo: "3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi; c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Tenenti Generali; d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di ispettore logistico qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma".