Art. 13.
    Commissione di vertice. Commissione superiore di avanzamento
  1.  Per  la  valutazione  dei  generali di divisione e' costituita,
presso l'Arma dei carabinieri, la commissione di vertice composta dal
Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente, dal comandante
generale  dell'Arma  dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi
membri   della   commissione  superiore  di  avanzamento  di  cui  al
successivo comma 2.
  2.   La   commissione   superiore   di  avanzamento  dell'Arma  dei
carabinieri e' composta:
    a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
    b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
    c)  dall'ufficiale  generale piu' elevato in grado o piu' anziano
del  ruolo  tecnico  logistico  quando  la  valutazione  riguardi gli
ufficiali di detto ruolo.
  3.  Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento
il  comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  o,  in caso di
assenza  o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano
di  grado  e,  a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta'
tra i presenti.
  4. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni
di  cui  all'articolo  12,  commi  6  e 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
  5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre  1997,  n.  490,  dopo  le  parole:  "le cariche di cui alla
lettera  b)  o  quella  di"  sono  inserite  le seguenti: "comandante
generale dell'Arma dei carabinieri o di".
 
          Nota all'art. 13:
              -  Si  riporta  il testo dell'articolo 12, commi 6 e 7,
          del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
              "6.  Il segretario generale del Ministero della difesa,
          ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui
          il  segretario  generale  rive-  sta qualifica dirigenziale
          civile,  partecipa,  quale  componente, alla commissione di
          vertice  della Forza armata di appartenenza, sempre che non
          vi  faccia  gia'  parte  ai  sensi  dei  commi  3, 4, 5. E'
          obbligatoriamente  consultato  dalle commissioni di vertice
          allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata
          diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti.
              7.  Il  vice segretario generale militare del Ministero
          della  difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della
          difesa  partecipano,  quali  componenti,  alle  commissioni
          superiori    di   avanzamento   della   Forza   armata   di
          appartenenza,  sempre  che  non  vi facciano gia' parte, ai
          sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati,
          dalle   commissioni   superiori  di  avanzamento:  il  vice
          segretario  generale  militare  del  Ministero della difesa
          quando  le  commissioni  valutino  gli  ufficiali  di forza
          armata  diversa  da  quella  di  appartenenza,  in servizio
          presso    gli    organi    dell'area    centrale    tecnico
          amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa
          quando  le  commissioni  valutino  gli  ufficiali  di forza
          armata  diversa  da  quella  di  appartenenza,  in servizio
          presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa".
              -  Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma 3, del
          citato  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come
          modificato  dal  presente  decreto  legislativo:     "3. La
          commissione   superiore  di  avanzamento  dell'Esercito  e'
          composta:
                a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
                b)  dai  Tenenti Generali che ricoprano le cariche di
          Comandante   delle  Forze  Operative  Terrestri,  Ispettore
          Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi;
                c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che
          abbiano  espletato  o  stiano  espletando  le  funzioni del
          grado,  che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b)
          o quella di Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o
          di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di
          Stato  Maggiore  dell'Esercito  ove  non  compreso  nei tre
          suddetti Tenenti Generali;
                d)  dall'ufficiale  generale  piu' elevato in grado e
          piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
          ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
                e) dall'ufficiale   piu'  elevato  in  grado  e  piu'
          anziano  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, ove non
          ricopra l'incarico di ispettore logistico qualora si tratti
          di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma".