Art. 14.
                Commissione ordinaria di avanzamento
  1.   La   commissione   ordinaria   di  avanzamento  dell'Arma  dei
carabinieri e' composta:
    a)  dal  vice  comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
Presidente;
    b)  da  un  generale  di  divisione  o  di  brigata dell'Arma dei
carabinieri;
    c)   da   cinque  colonnelli  del  ruolo  normale  dell'Arma  dei
carabinieri;
    d) da un Colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri,
quando la valutazione riguardi ufficiali di detto ruolo;
    e)  da  un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale
da  valutare,  quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico.
  2. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni
di  cui  ai  commi  4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Si  riporta  il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5,
          del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
              4.  Alle  commissioni  ordinarie partecipa il direttore
          generale  della  direzione generale del personale militare,
          esprimendo  parere  sull'idoneita' all'avanzamento. In caso
          di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un
          ufficiale  di  grado  non inferiore a colonnello, destinato
          alla  direzione  generale,  possibilmente appartenente alla
          medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
              5.  In  caso di assenza o di impedimento del presidente
          assume  la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed,
          a parita' di grado, il piu' anziano".