Art. 15. Generalita' 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli articoli 14, 15, con esclusione del comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "Art. 14 (Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti. 2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impieso o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 4. Il personale militare che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento. 5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento. sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata". "Art. 15 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori). - 1. La commissione di vertice, la commissione superiore, la commissione ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'art. 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sui demeriti risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. 3. Le commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore, di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale". "Art. 16 (Rinvio). - 1. Per quanto non diversamente regolato nella nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, Capo IV, e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137".