Art. 15.
                             Generalita'
  1.  Per  la  valutazione  ai  fini dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Arma  dei  carabinieri  si  applicano  gli  articoli 14, 15, con
esclusione  del  comma  2,  e  16 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni.
 
          Nota  all'art. 15:     - Si riporta il testo degli articoli
          14,  15  e  16  del  citato decreto legislativo 30 dicembre
          1997, n. 490.
              "Art.   14   (Aliquote  di  ruolo  e  impedimenti  alla
          valutazione).  -  1.  L'ufficiale,  per essere valutato per
          l'avanzamento  ad  anzianita'  o  a  scelta,  deve trovarsi
          compreso  in  apposite  aliquote  di  ruolo,  salvo  che il
          presente decreto non disponga altrimenti.
              2.   Non   puo'   essere   valutato  per  l'avanzamento
          l'ufficiale   che  ricopra  la  carica  di  Ministro  o  di
          Sottosegretario di Stato.
              3.   Non   puo'   essere   inserito   nell'aliquota  di
          avanzamento  l'ufficiale  che  sia  rinviato  a  giudizio o
          ammesso  ai  riti  alternativi  per  delitto non colposo, o
          sottoposto   a   procedimento  disciplinare  da  cui  possa
          derivare  una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impieso
          o  dalle  funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa
          per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non  inferiore  a
          sessanta giorni.
              4.  Il  personale militare che sia stato condannato con
          sentenza  definitiva  ad  una pena non inferiore a due anni
          per  delitto  non  colposo  compiuto mediante comportamenti
          contrari  ai  doveri  di  fedelta'  alle istituzioni ovvero
          lesivi  del  prestigio  dell'amministrazione  o  dell'onore
          militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
              5.   Quando  eccezionalmente  le  autorita'  competenti
          ritengano  di  non  poter  addivenire  alla  pronuncia  del
          giudizio   sull'avanzamento.   sospendono  la  valutazione,
          indicandone  i  motivi. All'ufficiale e' data comunicazione
          della  sospensione  della  valutazione  e  dei  motivi  che
          l'hanno determinata".
              "Art.   15   (Elementi   di   giudizio.  Documentazione
          caratteristica   e   matricolare.   Pareri   facoltativi  e
          obbligatori).   -   1.   La   commissione  di  vertice,  la
          commissione   superiore,  la  commissione  ordinaria  ed  i
          superiori  gerarchici  esprimono i giudizi sull'avanzamento
          sulla  base  degli elementi risultanti dalla documentazione
          caratteristica  e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto
          della presenza dei particolari requisiti previsti dall'art.
          8  e  dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato
          Maggiore  Interforze,  istituito  con  decreto  legislativo
          emanato  in  applicazione  della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Nelle  valutazioni  degli ufficiali del Corpo delle
          capitanerie  di porto aventi grado non inferiore a capitano
          di  vascello  le competenti commissioni esprimono i giudizi
          sull'avanzamento,  basandosi  anche sui demeriti risultanti
          da  uno  speciale  rapporto  informativo  del Ministero dei
          trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi
          d'istituto di competenza di tale amministrazione.
              3.   Le  commissioni  hanno  facolta'  di  interpellare
          qualunque  superiore,  di  grado,  in servizio, che abbia o
          abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale".
              "Art.  16  (Rinvio).  -  1. Per quanto non diversamente
          regolato  nella  nella  presente  sezione,  si applicano le
          disposizioni  del  titolo  I, Capo IV, e VI, della legge 12
          novembre 1955, n. 1137".