Art. 17.
                    Requisiti per la valutazione
  1.   L'ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo,  per  essere
valutato   per   l'avanzamento,   deve,  in  relazione  al  ruolo  di
appartenenza,  aver  maturato  gli anni di permanenza minima indicati
per  ciascun  grado  ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche o di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
annesse al presente decreto.
  2.  Ai  fini  della  valutazione  per  l'avanzamento,  i periodi di
comando,  di  attribuzioni  specifiche  o di servizio, indicati nelle
predette  tabelle  per  il grado rivestito, possono essere svolti, in
tutto  o  in  parte,  nei  gradi inferiori, se previsto nelle annesse
tabelle.  I  predetti  periodi  debbono essere svolti presso comandi,
unita',  reparti  ed  enti  organicamente  previsti,  anche in ambito
internazionale.
  3. I periodi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere
compiuti  anche  in  incarichi  equipollenti  a quelli indicati nelle
tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa.
  4.  Si  applicano  all'Arma  dei  carabinieri,  salvo  che  non sia
diversamente previsto da altra norma di legge, le disposizioni di cui
all'articolo  19,  commi  3  e 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni.
 
          Nota  all'art. 17:     - Si riporta il testo dell' articolo
          19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 dicembre
          1997, n. 490.
              "3.   Il   periodo   di   comando  prescritto  ai  fini
          dell'avanzamento  deve  essere  compiuto  nell'esercizio di
          funzioni    che    comportino   attribuzioni,   oltre   che
          disciplinari, di addestramento e di impiego.
              4.  Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai
          fini  dell'avanzamento  deve essere compiuto nell'esercizio
          di funzioni proprie del ruolo di appartenenza".