Art. 19.
Vacanze organiche, promozioni    annuali,   modalita'   per   colmare
                          ulteriori vacanze
  1.  Si  applicano  le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490, e successive
modificazioni,  con  riferimento  alle  tabelle  1,  2 e 3 annesse al
presente  decreto.  L'applicazione  all'Arma  dei  carabinieri  delle
disposizioni  del  predetto  articolo  24  decorre  dal  2010 per gli
ufficiali  del  ruolo  normale,  dal 2004 per gli ufficiali del ruolo
speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
 
          Nota  all'art. 19:     - Si riporta il testo degli articoli
          22,  23  e  24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
          490.
              "Art.  22 (Vacanze organiche). - 1. Determinano vacanze
          organiche:
                a) le promozioni;
                b) le cessazioni dal servizio permanente;
                c) i trasferimenti in altro ruolo;
                d)  i  collocamenti  in  soprannumero  agli  organici
          disposti per legge;
                e) i decessi.
              2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano
          le  cause  che  le  hanno  determinate nei casi di cui alle
          lettere  a)  b).  c)  e  d)  a per la lettera e) dal giorno
          successivo a quello del decesso.
              3.  Gli  ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a
          scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado
          superiore  e  comunque non oltre il 1o luglio dell'anno cui
          si riferiscono i quadri stessi".
              "Art.  23  (Promozioni  annuali). - 1. Nei gradi in cui
          l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
          fisse  annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle
          1, 2 e 3 annesse al presente decreto.
              1-bis.  Le  promozioni ad anzianita' sono conferite con
          decorrenza  dal  giorno  del  compimento  delle  anzianita'
          richieste  alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 5 annesse al
          presente decreto legislativo.
              2.  La  promozioni  di  cui  ai  commi  1  e 1-bis sono
          conferite  con le modalita' di cui aIl'articolo 6, comma 4,
          della   legge  20 settembre  1980,  n.  574,  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  7 della legge 10 dicembre 1973, n.
          804 e successive modificazioni".
              "Art.  24  (Modalita' per colmare ulteriori vacanze). -
          1.  Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite
          per  l'anno  dalle  annesse tabelle 1 e 3, si constatino al
          1o luglio  ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse
          sono  colmate  con  promozioni  aggiuntive.  Le  stesse non
          possono  eccedere  un decimo del numero delle promozioni da
          effettuare   nell'anno   e  comunque,  non  possono  essere
          inferiori all'unita'.
              2.  Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei
          all'avanzamento  a  scelta  sia  inferiore  al numero delle
          promozioni   stabilite   per   l'anno   dalle  tabelle,  le
          promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero
          delle  promozioni  da  effettuare  nell'anno immediatamente
          successivo".