Art. 2.
           Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
  1.  I  ruoli  nei  quali  sono  iscritti gli ufficiali del servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti:
    a) ruolo normale;
    b) ruolo speciale;
    c) ruolo tecnico-logistico.
  2.  Gli  ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente,
di   cui   alla  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  e  del  ruolo
tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti
dagli  articoli  24,  25  e  27  del presente decreto, permangono nei
rispettivi ruoli ad esaurimento.
  3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui
al  comma  2  non  puo'  eccedere  le  dotazioni  organiche del ruolo
speciale fissate dal presente decreto.
  4.  Il  maestro  direttore ed il maestro vice direttore della banda
musicale  dell'Arma  dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale.
  5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli
ufficiali  della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento
sono  rispettivamente  iscritti  in ruoli corrispondenti a quelli del
servizio permanente.
 
          Nota  all'art.  2:      La legge 20 settembre 1980, n. 574,
          recante  "Unificazione  e  riordinamento dei ruoli normali,
          speciali  e  di  complemento degli ufficiali dell'Esercito,
          della   Marina   e  dell'Aeronautica",  e'  pubblicata  nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   del
          24 settembre 1980, n. 262.
              La  legge  10 maggio  1983,  n. 212, recante "Norme sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
          ordipario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 23 maggio 1983, n.
          138; si riporta il testo dell'articolo 53:
              "53.  Sono  istituiti  i  seguenti  nuovi  ruoli  degli
          ufficiali  in  servizio  permanente  e  delle categorie del
          congedo:
                nell'Esercito:
                  - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativa;
                  - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;
                nell'Aeronautica:   ruolo   unico  degli  specialisti
          dell'Arma aeronautica:
                nel   Corpo   della   Guardia   di   finanza:   ruolo
          tecnico-operativo.
              I  ruoli  degli  ufficiali del Corpo equipaggi militari
          marittimi  sono  soppressi:  in  loro  vece e' istituito il
          ruolo  del  Corpo  unico  degli  specialisti  della  Marina
          militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti
          ai  soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina,
          contabili  e  portuali.     Il Ministro della difesa e, per
          quanto   di   competenza,   il   Ministro   delle  finanze,
          ripartiscono,  se  necessario, i ruoli di cui ai precedenti
          primo   e   secondo   comma  in  sottoruoli  in  base  alle
          specializzazioni,   categorie   e  specialita'  in  cui  si
          articolano  i  sottufficiali  delle  tre Forze armate e del
          Corpo della Guardia di finanza.
              Le  consistenze  organiche  dei  ruoli,  le  forme e le
          modalita'   di  avanzamento,  il  numero  delle  promozioni
          annuali  e  gli  anni di anzianita' minima richiesti per la
          valutazione  sono  riportati  nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e
          D/4, annesse alla presente legge".
              -  Il  decreto  legislativo  27 febbraio  1991,  n. 78,
          recante  "Riordinamento  della banda musicale dell'Arma dei
          carabinieri",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62.