Art. 2. Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo speciale; c) ruolo tecnico-logistico. 2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento. 3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto. 4. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale. 5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Nota all'art. 2: La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1980, n. 262. La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordipario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 138; si riporta il testo dell'articolo 53: "53. Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativa; - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica: nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi: in loro vece e' istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge". - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62.