Art. 20. Ufficiali inferiori del ruolo normale 1. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. I sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione per essi prescritto: a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento; b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta; c) qualora non presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. 3. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano: a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado; b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell' articolo 25, commi 1 e 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "Art. 25 (Sottotenenti dell'Esercito). - 1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianita' viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione. 2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottosenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione militare ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe aspettato se avessero superato il corso al loro turno".