Art. 20.
                Ufficiali inferiori del ruolo normale
  1.  Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai
commi  1  e  2  dell'articolo  25 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni.
  2.  I  sottotenenti  del ruolo normale che non superino il corso di
applicazione per essi prescritto:
    a)  sono  trasferiti  nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla
consistenza  organica del grado, a domanda e previo parere favorevole
della commissione ordinaria di avanzamento;
    b)   sono   iscritti   in   detto  ruolo,  mantenendo  il  grado,
l'anzianita'  e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado
in possesso della stessa anzianita' assoluta;
    c)  qualora  non  presentino  domanda  o  non abbiano ottenuto il
parere  favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto
alla  lettera  a), sono collocati nella categoria del complemento con
obbligo di ultimare la ferma contratta.
  3. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di
  laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di
    capitano:
a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti
d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta
e  mantenendo  gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza
alla consistenza organica del grado;
    b)  sono  iscritti  in  detto  ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
aventi la stessa anzianita' di grado.
 
          Nota  all'art. 20:     - Si riporta il testo dell' articolo
          25,  commi 1 e 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1997,
          n. 490.
              "Art.  25  (Sottotenenti  dell'Esercito).  -  1.  Per i
          Sottotenenti  dei  ruoli  normali,  delle Armi di fanteria,
          cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei
          trasporti  e dei materiali e del Corpo di amministrazione e
          di  commissariato  che  superino  i  corsi  delle scuole di
          applicazione   il   nuovo   ordine   di   anzianita'  viene
          determinato,   con   decreto  ministeriale,  in  base  alla
          graduatoria  stabilita  secondo  le  norme  previste  dagli
          ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.
              2.  I  Sottotenenti che non superino per una sola volta
          uno  dei  due  anni  del  corso  di  applicazione  per essi
          previsto  sono  ammessi  a  ripeterlo e se lo superano sono
          promossi   con   l'anzianita'   attribuita  agli  ufficiali
          unitamente  ai  quali  hanno  superato il predetto corso. I
          Sottosenenti  che  superino  il  corso  di applicazione con
          ritardo   per   motivi   di   servizio   riconosciuti   con
          determinazione  militare  ovvero per motivi di salute, sono
          iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe aspettato se
          avessero superato il corso al loro turno".