Art. 21. Transito dal ruolo speciale al ruolo normale 1. L'amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado; b) eta' non superiore a trentotto anni; c) conseguito il diploma di laurea; d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente". 2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado. 3. L'amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di cinque posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso; b) in possesso di diploma di laurea; c) classificati "eccellente" negli ultimi 3 anni. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale. 4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29 del presente decreto. 6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.