Art. 23.
    Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi vertice
  1.  Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella n. 1 annessa
alla  legge  10  aprile  1954, n. 113, e successive modificazioni, si
applica la tabella 4 allegata al presente decreto.
 
          Nota all'art. 23:
              - Si riporta il testo della tabella annessa alla citata
          legge 10 aprile 1954, n. 113:
          ---->          Vedere Tabella di pag. 42          <----