Art. 23. Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi vertice 1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo della tabella annessa alla citata legge 10 aprile 1954, n. 113: ----> Vedere Tabella di pag. 42 <----