Art. 24. Ufficiali del ruolo tecnico-operativo 1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno 2001 i capitani giudicati idonei saranno promossi con decorrenza riferita all'anno di compimento della predetta anzianita' di servizio. 2. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente decreto per i gradi di capitano e di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di capitani e di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori. 3. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazioni d'anzianita' di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 2 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Nota all'art. 24: - Per il testo dell'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si veda in nota all'art. 2.