Art. 24.
                Ufficiali del ruolo tecnico-operativo
  1.  L'avanzamento  al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo
di  cui  all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha luogo
ad  anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei
vari  ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che
abbiano  maturato  complessivamente  dodici  anni  di  anzianita'  di
servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno 2001 i capitani giudicati
idonei   saranno   promossi   con  decorrenza  riferita  all'anno  di
compimento della predetta anzianita' di servizio.
  2.  Finche'  non  siano  raggiunti  i  volumi  organici fissati nel
presente  decreto  per  i  gradi  di capitano e di maggiore del ruolo
speciale,  e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per
titoli  e per esami, di capitani e di maggiori diplomati appartenenti
al  ruolo  tecnico-operativo.  Per  la  partecipazione ai concorsi e'
richiesto  il  possesso  di una anzianita' minima di grado di un anno
per i capitani e di quattro anni per i maggiori.
  3.  All'atto  del  transito  nel  ruolo  speciale, ai vincitori dei
concorsi  e'  applicata  una detrazioni d'anzianita' di un anno per i
capitani  e  di  quattro  anni  per  i  maggiori,  senza  effetto sul
trattamento  economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari
dell'anno  di  riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti
in  ruolo,  con  l'anzianita'  di grado rideterminata e, a parita' di
anzianita',  secondo  l'ordine  della graduatoria concorsuale, dopo i
pari  grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di
servizio da ufficiale.
  4.  Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 2 non
devono  aver  superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio
permanente  previsti  per  i  gradi  di capitano e maggiore del ruolo
speciale.
 
          Nota all'art. 24:
              - Per il testo dell'art. 53 della legge 10 maggio 1983,
          n. 212, si veda in nota all'art. 2.