Art. 26
                  Transiti dai ruoli dell'Esercito
                   della Marina e dell'Aeronautica

  1.  In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare
per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri,  con  decreti del Ministro della difesa, su proposta del
Capo  di  stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni
dal  2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di
centoquarantanove  unita',  di  ufficiali  provenienti dall'esercito,
dalla  marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino
eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
  2.  I  decreti  di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita'
dei  transiti,  le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli
eventuali  ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in
ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri  per  almeno  tre  anni.  Con gli stessi decreti, possono
essere  altresi'  autorizzati  transiti  da  tutti i ruoli e gradi in
deroga  a  quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del
Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza.
  3.  Gli  ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati
in  diminuzione  rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente
dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1997,  n.  490,  e  successive
modificazioni.  Il  loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha
luogo,  con  riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi
dell'articolo  56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n.  490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli
ad  esaurimento  in  servizio  permanente, ai sensi dell'articolo 39,
commi  8  e  9,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 26:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 65, comma 11, e
          56,  comma  2  del  citato  decreto legislativo 30 dicembre
          1997, n. 490:
              "Art.   65   (Aspettativa  per  riduzione  dei  quadri.
          Disposizioni varie).
              (Omissis).
              11.  Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di
          cui  al  comma  10  ha  luogo  il 1o luglio di ogni anno in
          corrispondenza   del  numero  di  ufficiali  effettivamente
          assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla
          data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi
          di  personale  da  collocare in soprannumero sono stabiliti
          con  decreto  del Ministro della Difesa, di concerto con il
          Ministro  del  Tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica".
              "Art.  56 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
          delle  varie  Armi  di  fanteria.  cavalleria, artiglieria,
          genio, trasmissioni).
              (Omissis).
              2.  Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di
          stato  e  l'anzianita'  di  grado  posseduta  ed  assumono,
          qualora   piu'   favorevole,   un'anzianita  di  un  giorno
          precedente  a quella del pari grado del ruolo speciale o ad
          esaurimento  che  abbia uguale o minor anzianita' di nomina
          ad ufficiale".
              -  Per il testo dell' art. 39, commi 8 e 9, del decreto
          legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490,  si  veda in nota
          all'art. 25.