Art. 26 Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica 1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati. 2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza. 3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 26: - Si riporta il testo degli articoli 65, comma 11, e 56, comma 2 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Art. 65 (Aspettativa per riduzione dei quadri. Disposizioni varie). (Omissis). 11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1o luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica". "Art. 56 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria. cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni). (Omissis). 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta ed assumono, qualora piu' favorevole, un'anzianita di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianita' di nomina ad ufficiale". - Per il testo dell' art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 25.