Art. 27.
        Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri
  1.  I  tenenti  colonnelli,  i  maggiori,  i  capitani ed i tenenti
dell'Arma  dei  carabinieri  che  siano  in  possesso  di  diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo grado e siano stati impiegati per
almeno  cinque  anni  nei  settori  afferenti  le  specialita' di cui
all'articolo 3, con esclusione delle specialita' genio e psicologia e
di  quelle  del  comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del
diploma  di  laurea  in ingegneria civile, architettura, informatica,
economia  e  commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o
diplomi  di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle
relative  specialita',  con  le  modalita',  nel numero e nei termini
stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
  2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
ed  i  marescialli  capi dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno
dei  requisiti  di  cui al comma 1 possono partecipare ad un concorso
per  titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita'
del  ruolo  tecnico-logistico,  per  il  numero  di  posti  e  con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.
  3.   L'iscrizione   nel  ruolo  tecnico-logistico,  i  cui  effetti
decorrono  dal  1o  gennaio successivo all'anno di accoglimento della
domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e'
effettuata,  per  i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo
l'anzianita'   assoluta   posseduta   nel   ruolo   di   provenienza,
eventualmente   rideterminata,  per  gli  appartenenti  al  ruolo  ad
esaurimento  in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi
8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
  4.  Sino  all'anno  2005 compreso, potranno essere autorizzati, con
decreto  del  Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
 
          Nota all'art. 27:
              -  Per  il testo dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto
          legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490,  si  veda in nota
          all'art. 25.