Art. 27. Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri 1. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 3, con esclusione delle specialita' genio e psicologia e di quelle del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 3. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i cui effetti decorrono dal 1o gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualmente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
Nota all'art. 27: - Per il testo dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 25.