Art. 28. Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri 1. Le anzianita' di grado attribuite in sede di primo avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso. 2. Agli Ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico, perche' transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29.
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: "Art. 18. - 1. Per la costituzione iniziale del ruolo tecnico di cui all'art. 15, gli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano frequentato particolari corsi di specializzazione o siano stati gia' impiegati per almeno un triennio nelle relative specialita' - entrambi da individuarsi con apposito decreto del Ministro della difesa - possono transitare, a domanda, da presentare entro centoventi giorni: a) nella specialita' informatica, limitatamente a: 1) un colonnello; 2) cinque tenenti colonnelli; 3) dieci maggiori; 4) diciotto capitani; b) nella specialita' psicologia applicata, limitatamente a: 1) un colonnello; 2) tre tenenti colonnelli; 3) cinque maggiori; 4). due capitani; c) nella specialita' investigazioni scientifiche, limitatamente a: 1) tre tenenti colonnelli; 2) quattro maggiori; 3) quattro capitani. 2. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1 superi quello dei posti disponibili, una commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta da quattro ufficiali dei carabinieri di cui un generale di divisione presidente, un generale di brigata e un colonnello membri e un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto, procede alla formazione di distinte graduatorie per categoria di provenienza e per gradi, sulla base dei precedenti di servizio degli aspiranti con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti effettuati. A parita' di merito, la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado. 3. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo tecnico verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quella di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge n. 1137 del l955".