Art. 28.
Rideterminazione  delle  anzianita' degli ufficiali gia' iscritti nel
               ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
  1.  Le  anzianita' di grado attribuite in sede di primo avanzamento
nel  ruolo tecnico agli Ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma
dei  carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18
del  decreto  legislativo  24  marzo 1993, n. 117, sono rideterminate
anche  ad  una  data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo
stesso.
  2.   Agli  Ufficiali  gia'  iscritti  nel  ruolo  tecnico,  perche'
transitativi  ai  sensi  dell'articolo  18 del decreto legislativo 24
marzo  1993,  n.  117,  che  dovessero essere scavalcati da ufficiali
aventi  uguale  o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza
ed  immessi  nel  ruolo  tecnico - logistico per effetto del presente
decreto,   si   applicano,   ove   ne  ricorrano  le  condizioni,  le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo
29.
 
          Nota all'art. 28:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
          legislativo 24 marzo 1993, n. 117:
              "Art.  18.  - 1. Per la costituzione iniziale del ruolo
          tecnico di cui all'art. 15, gli ufficiali gia' appartenenti
          al ruolo dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata
          in   vigore   del   presente  decreto  abbiano  frequentato
          particolari  corsi  di  specializzazione o siano stati gia'
          impiegati per almeno un triennio nelle relative specialita'
          -   entrambi  da  individuarsi  con  apposito  decreto  del
          Ministro  della  difesa - possono transitare, a domanda, da
          presentare entro centoventi giorni:
                a) nella specialita' informatica, limitatamente a:
                  1) un colonnello;
                  2) cinque tenenti colonnelli;
                  3) dieci maggiori;
                  4) diciotto capitani;
                b) nella     specialita'     psicologia    applicata,
          limitatamente a:
                  1) un colonnello;
                  2) tre tenenti colonnelli;
                  3) cinque maggiori;
                  4). due capitani;
                c) nella   specialita'  investigazioni  scientifiche,
          limitatamente a:
                  1) tre tenenti colonnelli;
                  2) quattro maggiori;
                  3) quattro capitani.
              2.  Qualora  il  numero delle domande di cui al comma 1
          superi  quello  dei  posti  disponibili,  una  commissione,
          nominata  dal  Ministro  della difesa e composta da quattro
          ufficiali  dei  carabinieri di cui un generale di divisione
          presidente, un generale di brigata e un colonnello membri e
          un  ufficiale  inferiore, segretario senza diritto di voto,
          procede   alla   formazione  di  distinte  graduatorie  per
          categoria  di  provenienza  e  per  gradi,  sulla  base dei
          precedenti  di  servizio  degli  aspiranti  con particolare
          riguardo  ai  risultati  di  corsi,  esami  ed  esperimenti
          effettuati.  A  parita'  di  merito,  la  precedenza spetta
          all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado.
              3.  Le  eccedenze  organiche  che  si determineranno in
          applicazione  delle  norme  istitutive  del  ruolo  tecnico
          verranno  assorbite con le vacanze che avverranno per cause
          diverse da quella di cui alla lettera a) dell'art. 44 della
          legge n. 1137 del l955".