Art. 29.
            Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
  1.  I  capitani  del  ruolo normale valutati e giudicati idonei per
l'avanzamento  al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi
entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  cui viene effettuata ciascuna
valutazione,  transitare  nel  ruolo  speciale di cui all'articolo 7,
conservando  l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo
dopo  i  pari  grado  con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta'
resta  salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia
stato  promosso  al  grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel
ruolo speciale decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
di presentazione della predetta domanda.
  2.  In  fase  di prima applicazione, per una sola volta, i capitani
del  ruolo  normale  aventi  anzianita' di grado non successiva al 31
dicembre  1999,  nonche'  i  tenenti  colonnelli  ed i maggiori dello
stesso   ruolo   possono  transitare,  a  domanda,  con  il  grado  e
l'anzianita'  posseduti,  nel  ruolo  speciale, con le modalita', nel
numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
  3.  L'iscrizione nel ruolo speciale degli Ufficiali di cui al comma
2 avviene:
    a)   a   decorrere   dal   1o   gennaio  successivo  all'anno  di
completamento delle procedure di cui al comma 2;
    b)  conservando  il  grado  e l'anzianita' relativa acquisiti nel
ruolo  di  appartenenza  per  gli  ufficiali  provenienti  dai  corsi
d'Accademia  e  dai  sottufficiali  gia' vincitori di concorso per la
nomina  a sottotenente in servizio permanente effettivo. Agli stessi,
qualora  ne  ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404;
    c)  acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi ai
sensi  dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224,
per  gli  ufficiali provenienti dal "complemento" e gia' vincitori di
concorso   per  la  nomina  a  sottotenente  in  servizio  permanente
effettivo;
    d)  con  l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta di 2
anni,  se  piu'  favorevole  rispetto  alle  modalita'  indicate alle
lettere b) e c).
  4.   Agli   ufficiali  del  ruolo  speciale  che  dovessero  essere
scavalcati  da  ufficiali  aventi uguale o minore anzianita' di grado
nel  ruolo  di  provenienza  sara' rideterminata l'anzianita', ove ne
ricorrano  le  condizioni, con le stesse modalita' di cui al comma 3,
lettera b) e c).
  5.  Gli  ufficiali  transitati  nel  ruolo  speciale  ai  sensi del
presente  articolo,  che  siano  stati  precedentemente inclusi nelle
aliquote  per  la  formazione  dei  quadri  di  avanzamento nel ruolo
normale  per l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse e valutati
per   lo  stesso  anno  nel  ruolo  speciale,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni,  venendo  inseriti nelle aliquote di valutazione di detto
ruolo.
  6.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, commi 4 e
5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni.  A  tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di
cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto,
in luogo, per l'Arma dei carabinieri.
 
          Nota all'art. 29:
              -  La  legge  27 dicembre  1990, n. 404, recante "Nuove
          norme   in   materia   di  avanzamento  degli  ufficiali  e
          sottufficiali  delle Forze armate e del Corpo della guardia
          di  finanza",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del
          29 dicembre 1990, n. 302; si riporta il testo dell'articolo
          11:
              "Art.  11.  -  1.  I  capitani  e maggiori del servizio
          permanente  effettivo  scavalcati nel ruolo di appartenenza
          per  effetto  dell'applicazione  dell'articolo 24, comma 4,
          della  legge  19 maggio  1986,  n. 224, qualora per effetto
          dello stesso comma non abbiano a loro volta gia' conseguito
          il  grado  di  appartenenza  scavalcando in ruolo ufficiali
          transitati   nel  servizio  permanente  effettivo  in  anni
          precedenti,  all'atto  della  promozione al grado superiore
          assumono,    agli    effetti    giuridici   ed   economici,
          un'anzianita'  assoluta  di  grado  corrispondente  ad  una
          permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta
          nella  misura necessaria per ripristinare la loro posizione
          in  ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che
          per  effetto  della  promozione  conseguita  ai  sensi  del
          predetto articolo 24, comma 4, ha assunto l'anzianita' piu'
          favorevole.  La predetta riduzione non puo' comunque essere
          superiore a due anni.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          ai  tenenti  colonnelli  del  servizio permanente effettivo
          scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224 e
          del comma 1."
              -  La  legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per
          il  reclutamento  degli ufficiali e sottufficiali piloti di
          complemento  delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
          alla  legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
          e  l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
          Guardia   di   finanza",   e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  ufficiale del 31 maggio 1986, n.
          125; si riporta il testo dell'art. 24, comma 4:
              "4.  Gli  ufficiali  del  servizio  permanente  che, in
          applicazione  delle  norme  della presente legge, sarebbero
          promossi  al grado superiore dopo i pari grado appartenenti
          ai  ruoli  ad  esaurimento  ed  aventi uguale anzianita' di
          servizio  da  ufficiale, sono comunque promossi, sempre che
          appartenenti  al  ruolo  e alla specialita' corrispondenti,
          anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 37
          della  presente  legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30
          della lege 20 settembre 1980, n. 574 il giorno precedente a
          quello  del compimento dell'anzianita' di servizio prevista
          per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 56, commi 4 e 5, del
          citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
              "4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli
          ufficiali  che  abbiano  conseguito  il titolo di scuola di
          Guerra  di  cui  all'articolo 35 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.
              5.  Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento
          nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel
          ruolo   normale  ne'  di  partecipare  al  corso  di  Stato
          Maggiore.".