Art. 29. Transito dal ruolo normale al ruolo speciale 1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda. 2. In fase di prima applicazione, per una sola volta, i capitani del ruolo normale aventi anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 1999, nonche' i tenenti colonnelli ed i maggiori dello stesso ruolo possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli Ufficiali di cui al comma 2 avviene: a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 2; b) conservando il grado e l'anzianita' relativa acquisiti nel ruolo di appartenenza per gli ufficiali provenienti dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404; c) acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali provenienti dal "complemento" e gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo; d) con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta di 2 anni, se piu' favorevole rispetto alle modalita' indicate alle lettere b) e c). 4. Agli ufficiali del ruolo speciale che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza sara' rideterminata l'anzianita', ove ne ricorrano le condizioni, con le stesse modalita' di cui al comma 3, lettera b) e c). 5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di detto ruolo. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. A tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo, per l'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 29: - La legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1990, n. 302; si riporta il testo dell'articolo 11: "Art. 11. - 1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta gia' conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto articolo 24, comma 4, ha assunto l'anzianita' piu' favorevole. La predetta riduzione non puo' comunque essere superiore a due anni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224 e del comma 1." - La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 31 maggio 1986, n. 125; si riporta il testo dell'art. 24, comma 4: "4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo e alla specialita' corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della lege 20 settembre 1980, n. 574 il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianita' di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento". - Si riporta il testo dell'art. 56, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 "4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di scuola di Guerra di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611. 5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al corso di Stato Maggiore.".