Art. 3. Articolazione del ruolo tecnico-logistico 1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato; b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia; c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria. 2. Gli ufficiali gia' appartenenti alle specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28.
Nota all'art. 3: - Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, v. nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 15: Art. 15. - 1. E' istituito il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri comprendente le seguenti specialita': a) informatica; b) psicologia applicata: c) investigazioni scientifiche. 2. La consistenza organica e la dotazione massima del ruolo tecnico, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni e gli anni di anzianita' richiesti per le valutazioni al grado superiore sono riportati nella tabella 4 allegata".