Art. 3.
              Articolazione del ruolo tecnico-logistico
  1.   Il   ruolo   tecnico-logistico  degli  ufficiali  in  servizio
permanente  dell'Arma  dei  carabinieri,  e'  articolato nei seguenti
comparti e specialita':
    a)    comparto   amministrativo:   specialita'   amministrazione,
specialita' commissariato;
    b)   comparto   tecnico-scientifico  e  psicologico:  specialita'
investigazioni   scientifiche,  specialita'  telematica,  specialita'
genio, specialita' psicologia;
    c)  comparto  sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia),
specialita' veterinaria.
  2.  Gli  ufficiali  gia' appartenenti alle specialita' informatica,
psicologia   applicata   ed  investigazioni  scientifiche  del  ruolo
tecnico,  di  cui  all'articolo  15  del decreto legislativo 24 marzo
1993,  n.  117,  sono  iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al
comma  1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed
investigazioni  scientifiche,  con anzianita' di grado rideterminata,
ove   ne   ricorrano   le   condizioni,  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 28.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 24
          marzo  1993,  n.  117, v. nota alle premesse; si riporta il
          testo dell'art. 15:
              Art.  15. -  1.  E'  istituito  il  ruolo tecnico degli
          ufficiali  in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
          comprendente le seguenti specialita':
                a) informatica;
                b) psicologia applicata:
                c) investigazioni scientifiche.
              2.  La  consistenza organica e la dotazione massima del
          ruolo  tecnico,  le forme e le modalita' di avanzamento, il
          numero  delle promozioni e gli anni di anzianita' richiesti
          per  le valutazioni al grado superiore sono riportati nella
          tabella 4 allegata".