Art. 30. Disposizioni varie 1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', ai periodi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione ed all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entrano in vigore al termine del periodo transitorio fissato, per ciascun grado, dall'articolo 31. 2. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001. 3. Sino all'anno 2006 compreso, la commissione di cui all'articolo 13, comma 1, puo' essere convocata dal Ministro della difesa a condizione che ne venga assicurata la composizione con l'intervento di almeno un membro oltre al presidente ed al vice presidente. 4. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 13, comma 2: a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di Corpo d'Armata presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i piu' anziani in grado dei generali di divisione, nel numero necessario ad assicurare l'intervento di almeno tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al comandante generale; b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnicologistico, se non presente in ruolo, e' designato l'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano del comparto cui appartiene l'ufficiale da valutare. 5. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 14, in luogo del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non presente in ruolo, e' designato un ufficiale dello stesso ruolo, di grado non inferiore a tenente colonnello, della specialita' di appartenenza dell'ufficiale da valutare. 6. Le disposizioni di cui: a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001; b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di valutazione formate per l'anno 2003. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dagli ufficiali che iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto. 8. Sino alla istituzione dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni del presente decreto riferite all'Accademia debbono intendersi rivolte all'Accademia militare di Modena. 9. I generali di brigata del ruolo normale ed i colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla pregressa normativa.