Art. 30.
                         Disposizioni varie
  1.  Le  disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di
valutazione  a  scelta,  alle  permanenze  minime  nei  gradi  in cui
l'avanzamento  avviene ad anzianita', ai periodi di comando richiesti
per  l'inserimento  in  aliquota  di valutazione ed all'entita' delle
promozioni  annue,  di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto,  entrano  in  vigore  al  termine  del  periodo  transitorio
fissato, per ciascun grado, dall'articolo 31.
  2.  Le  dotazioni  organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3
allegate  al  presente  decreto  entrano in vigore a decorrere dal 1o
gennaio 2001.
  3.  Sino all'anno 2006 compreso, la commissione di cui all'articolo
13,  comma  1,  puo'  essere  convocata  dal  Ministro della difesa a
condizione  che  ne venga assicurata la composizione con l'intervento
di almeno un membro oltre al presidente ed al vice presidente.
  4.  Per  la  composizione della commissione di cui all'articolo 13,
comma 2:
    a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di
Corpo  d'Armata presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere
designati  i  piu'  anziani  in  grado dei generali di divisione, nel
numero  necessario ad assicurare l'intervento di almeno tre ufficiali
generali del ruolo normale, oltre al comandante generale;
    b)  in  luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnicologistico,
se  non  presente  in ruolo, e' designato l'ufficiale piu' elevato in
grado  e  piu'  anziano  del  comparto  cui appartiene l'ufficiale da
valutare.
  5. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 14, in
luogo  del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non presente in
ruolo,  e'  designato  un  ufficiale dello stesso ruolo, di grado non
inferiore  a  tenente  colonnello,  della specialita' di appartenenza
dell'ufficiale da valutare.
  6. Le disposizioni di cui:
    a)  all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere
dal 1o gennaio 2001;
    b)  all'articolo  18,  comma  2,  si  applicano dalle aliquote di
valutazione formate per l'anno 2003.
  7.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 20, comma 3, del presente
decreto  si applicano a partire dagli ufficiali che iniziano nel 2001
il  corso  di  applicazione di cui alla tabella 1 annessa al presente
decreto.
  8.  Sino  alla istituzione dell'Accademia per la formazione di base
degli  ufficiali  del  ruolo  normale  dell'Arma  dei carabinieri, le
disposizioni  del  presente  decreto  riferite  all'Accademia debbono
intendersi rivolte all'Accademia militare di Modena.
  9.  I  generali  di  brigata  del ruolo normale ed i colonnelli del
ruolo  speciale  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  possono  chiedere,  con  domanda  irrevocabile  da
presentare  entro sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione
nei  loro  confronti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalla pregressa
normativa.