Art. 31
         Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento

  1. Il grado di generale di corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri
e' istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.  Per l'anno 2000, la promozione a tale grado e' conferita ai
generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianita'
di grado uguale o anteriore al 1o gennaio 1997. Il relativo quadro di
avanzamento  e'  formato,  su  proposta  del  comandante  generale  e
designazione  del  Capo  di  Stato  maggiore della difesa al Ministro
della  difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali
generali,  fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione
di  cui  all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni.
  2.  Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni,
agli  organici  ed  ai  numeri  massimi gia' previsti dalla tabella 1
annessa  al  decreto  legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta
delle  graduatorie  di  merito  gia'  approvate  per  detto  anno dal
Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore:
a) tre  generali  di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in
   vigore del presente decreto;
b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
d) tutti  i  capitani  giudicati  idonei  all'avanzamento al grado di
   maggiore,  oltre  il numero gia' fissato dall'articolo 4, comma 2,
   lettera  b),  del  decreto  legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come
   modificato  dall'articolo  2  del decreto-legge 29 giugno 1996, n.
   341,  convertito,  con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n.
   427.
  3.  Le  eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione
delle  norme  di  cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1
gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del
ruolo  normale  degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla
tabella 1 annessa al presente decreto.
  4.  Al  fine  di  assicurare  l'armonico  sviluppo  del ruolo ed il
graduale  raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote
di  valutazione  del  ruolo  normale,  nel  periodo transitorio, sono
fissate secondo i seguenti criteri:
a) per  l'avanzamento  al  grado  di  generale di corpo d'Armata sono
   inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
   -  2001: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore
   al 30 giugno 1998;
   -  2002: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore
   al 30 giugno 1999;
   -  2003: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore
   al 30 giugno 2000;
b) per  l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti
   in aliquota di valutazione, per l'anno:
   - 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al
   1  gennaio  1998  ed  anzianita'  nel grado di colonnello uguale o
   anteriore al 31 dicembre 1991;
   -  2002:  i rimanenti generali di brigata con anzianita' 1998 ed i
   generali  di  brigata  con  anzianita'  1999 aventi anzianita' nel
   grado di colonnello uguale o anteriore al 1o gennaio 1992;
   - 2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al
   30 giugno 2000;
   - 2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al
   31 dicembre 2000.
c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in
   aliquota di valutazione, per l'anno:
   -  2001:  i  colonnelli  con  anzianita'  uguale o anteriore al 31
   dicembre 1996;
   -  2002:  i  colonnelli  con  anzianita'  uguale o anteriore al 31
   dicembre 1997;
   -  2003:  i  colonnelli  con  anzianita'  uguale o anteriore al 31
   dicembre 1998;
   -  2004:  i  colonnelli  con  anzianita'  uguale o anteriore al 31
   dicembre 1999;
   -  2005:  i  colonnelli  non  ancora valutati aventi anzianita' di
   grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000;
   -  2006:  i  colonnelli  non  ancora valutati aventi anzianita' di
   grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;
   -  2007:  i  colonnelli  compresi  nel primo terzo della somma dei
   colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
   anteriore al 1o luglio 2002;
   -  2008:  i  colonnelli compresi nella prima meta' della somma dei
   colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
   anteriore al 1o luglio 2002.
d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota
   di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno:
   - 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di
   grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;
   - 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di
   grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996.
Dall'anno  2003  e  sino  all'inserimento  in  aliquota  dei  tenenti
colonnelli   aventi  anzianita'  di  nomina  ad  Ufficiale  uguale  o
anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate,
con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:
   -  nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del
   presente  decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati per la prima
   volta  l'anno  precedente  e  giudicati  idonei  e non iscritti in
   quadro,   tenenti  colonnelli  non  ancora  valutati  che  abbiano
   anzianita'  di grado non superiore a quelle indicate nella tabella
   1  annessa  al  presente  decreto.  Il  numero  degli ufficiali da
   includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota
   non  puo'  superare  quello  degli  ufficiali inclusi per la prima
   volta  nell'aliquota  di  valutazione  formata  per  l'anno  2002,
   aumentato   nella   misura  massima  del  20%  in  relazione  alla
   consistenza  organica del grado ed alle esigenze di elevazione del
   livello ordinativo dei comandi;
   -  nella  seconda  aliquota,  i tenenti colonnelli gia' valutati e
   giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che
   abbiano  anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella
   tabella I annessa al presente decreto;
   -   nella   terza  aliquota,  i  tenenti  colonnelli  che  abbiano
   anzianita'  di  grado  pari  o  superiore  a quella indicata nella
   tabella 1 annessa al presente decreto;
e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione
   per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto
   ministeriale,  su  base  numerica,  in modo da consentire dal 2006
   l'inserimento  in aliquota di capitani aventi la permanenza minima
   nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una
   loro  omogenea  consistenza,  nell'indicata  fase  transitoria  le
   aliquote  di  valutazione  potranno  comprendere  capitani  aventi
   anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo
   non  inferiore  a quella dei pari grado inclusi per la prima volta
   nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del
   10%  rispetto  a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta
   nell'aliquota formata per l'anno 2000.
  5.  Per  gli  ufficiali  del  ruolo  normale  il  numero annuale di
promozioni  ai  gradi  di  seguito  indicati  e' fissato, nel periodo
transitorio, nelle seguenti unita':
a) a Generale di Corpo d'armata:
   - 3 per l'anno 2001;
   - 2 per l'anno 2002;
   - 3 per l'anno 2003;
   - 3 per l'anno 2004;
   - 5 per l'anno 2005;
b) a Generale di divisione:
   - 3 per l'anno 2001;
   - 4 per l'anno 2002;
   - 4 per l'anno 2003;
c) a Generale di brigata:
   - 8 per gli anni 2001, 2003;
   - 7 per gli anni 2002, 2004;
d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.
Dall'anno  2003  e  sino  all'inserimento  in  aliquota  dei  tenenti
colonnelli   aventi  anzianita'  di  nomina  ad  ufficiale  uguale  o
anteriore  al  30  agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e'
fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero
complessivo  delle  promozioni  previste per il grado nella tabella 1
annessa  al  presente  decreto,  in relazione alla composizione delle
aliquote  formate  ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza
di  mantenere  adeguati  ed  analoghi tassi di avanzamento. Il numero
delle  promozioni  da  attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella
seconda delle l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo' essere
aumentato  nella  misura  massima  del 25% rispetto a quello previsto
nella  citata  tabella,  fermi  restando  il numero complessivo delle
promozioni  e  la consistenza organica del grado di colonnello di cui
alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali al grado
di  Maggiore  del  ruolo  normale  e'  fissato,  sino  all'anno  2006
compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota
di avanzamento.
  7.  Per  l'avanzamento  al  grado  di  tenente colonnello del ruolo
speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i
Maggiori aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre
1996.   I  predetti  Ufficiali,  qualora  giudicati  idonei,  saranno
promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del
quinto anno di permanenza nel grado.
  8.  I  tenenti  colonnelli  del ruolo speciale aventi anzianita' di
grado  da  maggiore  1o  gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di
valutazione  per  l'avanzamento  al  grado superiore dopo sei anni di
permanenza nel grado.
  9.  Per  le  aliquote  di valutazione per l'avanzamento al grado di
Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto
ruolo  reclutati  ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997,
n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della
tabella  2  allegata  al  presente  decreto e' aumentato in misura da
raggiungere  il  novantacinque  per  cento del numero degli ufficiali
inclusi nelle aliquote stesse.
  10.  Sino  all'anno  2006  compreso,  il numero delle promozioni al
grado   di   colonnello   delle   diverse   specialita'   del   ruolo
tecnico-logistico  sara' annualmente fissato con decreto ministeriale
in  relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso,
a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.
  11.  Per  gli  anni  e nei casi non previsti nel presente articolo,
qualora  non  diversamente  disposto, si applicano le disposizioni di
cui  alle  tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i
cicli  di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno
successivo  a  quello  disciplinato,  per ciascun grado, nel presente
articolo.
  12.  Sino  all'anno  2006  compreso,  per  gli  ufficiali del ruolo
normale  fino  al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini
dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado
superiore,  i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito
dalla  tabella  1  allegata  al decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
117.
  13.   Ai  fini  dell'inclusione  in  aliquota  di  valutazione  per
l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:
a) per  gli  anni  2001  e  2002  si prescinde dall'effettuazione del
   previsto periodo di comando;
b) per  gli  anni  2003  e 2004 il possesso del suddetto requisito e'
   riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del
   periodo previsto al precedente comma 12.
  14.   Sino  all'anno  2007  compreso,  in  relazione  ad  eventuali
variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze
di  mantenimento  di  adeguati  e  paritari tassi di avanzamento e di
elevazione  del  livello  ordinativo  dei  comandi, il Ministro della
difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto,
per   ogni  grado  dei  ruoli  del  servizio  permanente,  il  numero
complessivo  di  promozioni  a  scelta al grado superiore, nonche' la
previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle
relative  aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in
cui  l'avanzamento  avviene  ad  anzianita',  fermi restando i volumi
organici complessivi.
 
          Nota all'art. 31:
              -  Per  il  testo  dell'art. 14 del decreto legislativo
          30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 15.
              - Si riporta il testo della tabella 1 annessa al citato
          decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117:

              ---->    Vedere Tabella di pag. 44  <----


              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b),
          del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (v. nota alle
          premesse),  come  modificato  dall'art. 2 del decreto-legge
          29 giugno  1996,  n.  341,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 427:
              "2.  Le  promozioni  dal  grado di capitano a quello di
          maggiore del ruolo normale vengono fissate in:
                a) (Omissis);
                b) settantatre' unita' annue dal 1996 al 2000:".
              -  La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni
          in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
          del  trattamento  economico  degli  ufficiali  delle  Forze
          armate  e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n.
          76; si riporta il testo dell'art. 9:
              "Art. 9. - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a
          bandire,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, un concorso straordinario, per
          titoli  ed  esami,  per  il reclutamento di sottotenenti in
          servizio   permanente  del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
          carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei
          gradi   di  maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di
          pubblica   sicurezza,   maresciallo   capo   e  maresciallo
          ordinario  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonche' due o piu'
          concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero
          dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50
          per  cento  di quelli complessivamente disponibili rispetto
          all'organico  del  predetto  ruolo  speciale, alla data del
          31 agosto 1996.
              2.  Le  modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
          comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione
          della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e
          delle  materie  d'esame,  dei  titoli  utili,  nonche'  dei
          relativi  criteri  di  valutazione,  sono  stabiliti con il
          decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.
              3.  I  vincitori  dei  concorsi  di cui al comma 1 sono
          inquadrati  nel ruolo speciale con il grado di sottotenente
          secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 24 marzo
          1993, n. 117 e successive modificazioni e sono ammessi alla
          frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore
          a nove mesi.".