Art. 31 Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento 1. Il grado di generale di corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o gennaio 1997. Il relativo quadro di avanzamento e' formato, su proposta del comandante generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore: a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero gia' fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427. 3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1 gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto. 4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: - 2001: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1998; - 2002: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1999; - 2003: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000; b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: - 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 1 gennaio 1998 ed anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991; - 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianita' 1998 ed i generali di brigata con anzianita' 1999 aventi anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 1o gennaio 1992; - 2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000; - 2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 2000. c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: - 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1996; - 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1997; - 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1998; - 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1999; - 2005: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000; - 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000; - 2007: i colonnelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o luglio 2002; - 2008: i colonnelli compresi nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o luglio 2002. d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno: - 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995; - 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere: - nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi; - nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al presente decreto; - nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto; e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000. 5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita': a) a Generale di Corpo d'armata: - 3 per l'anno 2001; - 2 per l'anno 2002; - 3 per l'anno 2003; - 3 per l'anno 2004; - 5 per l'anno 2005; b) a Generale di divisione: - 3 per l'anno 2001; - 4 per l'anno 2002; - 4 per l'anno 2003; c) a Generale di brigata: - 8 per gli anni 2001, 2003; - 7 per gli anni 2002, 2004; d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali al grado di Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento. 7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado. 8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianita' di grado da maggiore 1o gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado. 9. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della tabella 2 allegata al presente decreto e' aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse. 10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27. 11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo. 12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117. 13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale: a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando; b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito e' riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12. 14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.
Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 15. - Si riporta il testo della tabella 1 annessa al citato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: ----> Vedere Tabella di pag. 44 <---- - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (v. nota alle premesse), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427: "2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in: a) (Omissis); b) settantatre' unita' annue dal 1996 al 2000:". - La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n. 76; si riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9. - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonche' due o piu' concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996. 2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonche' dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso. 3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.".