Art. 34. Ufficiali di complemento 1. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la scuola ufficiali carabinieri. 2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno indicati i criteri e le modalita' per il reclutamento, nonche' la durata del corso formativo degli ufficiali di cui al comma 1. 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62.
Nota all'art. 34: - Il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, recante "Approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1988, n. 56.