Art. 34.
                      Ufficiali di complemento
  1.  I  sottotenenti  di  complemento dell'Arma dei carabinieri sono
tratti  dai  giovani  che  superano  il  corso  allievi  ufficiali di
complemento presso la scuola ufficiali carabinieri.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, saranno
indicati  i  criteri  e  le modalita' per il reclutamento, nonche' la
durata del corso formativo degli ufficiali di cui al comma 1.
  3.  Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi  le  disposizioni del decreto del Ministro della difesa 11
febbraio 1988, n. 62.
 
          Nota all'art. 34:
              -  Il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1988, n. 62,
          recante "Approvazione del regolamento concernente i criteri
          e  le  modalita'  per  l'arruolamento  degli  ufficiali  di
          complemento  nonche'  la durata dei corsi allievi ufficiali
          di complemento delle tre Forze armate", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1988, n. 56.