Art. 35.
           Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri
  1.  Oltre alle norme la cui applicazione e' disposta negli articoli
precedenti,   sono  altresi'  estese  agli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri  le  previsioni  di cui agli articoli 58, comma 12, e 65,
commi  5  e  8,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.
  2.  Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica al ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri.
  3. Il comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica alle specialita'
del  ruolo  tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri con modalita'
analoghe a quelle previste per le altre Forze armate.
  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  decreto  del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
le  dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  previste  dal presente
decreto  potranno  essere  modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi
restando  il volume organico complessivo ed i profili di carriera dei
ruoli  stessi,  al  fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace
soddisfacimento  delle  esigenze  operative  e  di  funzionalita' del
sostegno tecnicologistico.
  5.  Fermi  restando  l'organico  complessivo  ed  il  numero  delle
promozioni  annuali  previsto  dal  presente  decreto  per  il  ruolo
tecnico-logistico,  potranno essere disposte, senza oneri aggiuntivi,
con  decreto  del  Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche
all'articolazione   del   predetto   ruolo,   mediante  soppressione,
accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita',
al   fine   di   adeguarla   alle   effettive  esigenze  di  sostegno
tecnico-logistico.
  6.   Le  assunzioni  di  personale  derivanti  dall'attuazione  del
presente  decreto  sono  attuate  nel  rispetto  delle  procedure  di
programmazione  previste  dall'articolo  39  della  legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          Nota all'art. 35:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 58, comma 12, e
          65,  commi  5,  8,  9  e 14, del citato decreto legislativo
          30 dicembre 1997, n. 490:
              "12.  Fino  al  31 dicembre  2005,  il  collocamento in
          aspettativa  per  riduzione  di quadri di cui al comma 11 e
          disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento".
              "5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene
          conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali
          e speciali di ciascuna Forza armata.
              6 - 7: (Omissis).
              8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime
          di  grado  richieste  per  l'inclusione  nelle  aliquote di
          valutazione,   si   fa   riferimento   all'anno  solare  di
          conferimento del grado rivestito.
              9.  Qualora  il  conferimento  delle promozioni annuali
          determini,  nel  grado  di  colonnello  o di generale di un
          determinato  ruolo,  eccedenze  rispetto  agli  organici di
          legge,  salvo  quanto  disposto dall'art. 8, comma 3, della
          legge   27 dicembre   1990,   n.  404  il  collocamento  in
          aspettativa  per  riduzione di quadri viene effettuato solo
          nel  caso  in  cui  la  predetta eccedenza non possa essere
          assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
          per  ogni  Forza  armata  dal  presente decreto. Qualora si
          determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
          totalmente  riassorbibili,  e' collocato in aspettativa per
          riduzione  di quadri, se colonnello, ufficiale dei predetti
          ruoli  anagraficamente  piu' anziano ed, a parita' di eta',
          l'ufficiale  meno  anziano  nel  grado ovvero, se generale,
          l'ufficiale   piu'   anziano  in  grado  ed  a  parita'  di
          anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
              da 10 a 13: (Omissis).
              14.  In  relazione alle prevedibili esigenze di impiego
          di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e
          logistici  sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di
          Stato  maggiore  interforze  secondo  le procedure previste
          dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione
          della   legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  e  successive
          modificazioni".
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei ministri", e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
              I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  prima della loro
          emanazione".
              -  La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
          per   la   stabilizzazione   della  finanza  pubblica",  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  del  30 dicembre  1997,  n. 302; si trascrive il
          testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter.
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti  in servizio e valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.   Per  l'anno  2000  e  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento. ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative".