Art. 36. Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri 1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri: a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge 10 aprile 1954, n. 113; b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' il Titolo II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137; c) gli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212; d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della legge 19 maggio 1986, n. 224; e) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404; 2. Al personale di cui al comma 1 non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Nota all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, numero 5), della citata lege 10 aprile 1954, n. 113: "Art. 10. L'ufficale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato: 1) - 4) (Omissis); 5) in aspettativa per infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e riminendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione". - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' delle disposizioni previste nel titolo II, capi VI, VII e VIII, nel titolo III e nelle tabelle 1, quadro 2, e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota alle premesse): "Art. 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado". "Art. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianita'; a scelta. L'avanzamento puo' avere luogo anche per meriti eccezionali". "Art. 3. Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianita'. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita' secondo le nome della presente legge". "Art. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta". "Art. 6. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali sono: 1) ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 2) ruolo dell'Arma dei carabinieri; 3) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 4) ruolo del Corpo tecnico; 5) ruolo del servizio automobilistico; 6) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici); 7) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti); 8) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari); 9) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza); 10) ruolo del servizio di amministrazione; 11) ruolo del servizio veterinario. [Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza]. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali". "Art. 7. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti: Corpo di stato maggiore: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo del genio navale: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo delle armi navali: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo sanitario: ruolo medici; ruolo farmacisti; Corpo di commissariato: ruolo normale; ruolo speciale: Corpo delle capitanerie di porto: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo equipaggi militari marittimi: ruolo servizi nautici; ruolo servizi macchina; ruolo servizi tecnici; ruolo servizi contabili; ruolo servizi portuali. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto". "Art. 8. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, sono i seguenti: Arma aeronautica: 1) ruolo naviganti normale; 2) ruolo naviganti speciale; 3) ruolo servizi; 4) ruolo specialisti: categoria motoristi; categoria montatori; categoria marconisti; categoria armieri artificieri; categoria elettricisti; categoria fotografi; categoria automobilistici. Corpo del genio aeronautico: 1) ruolo ingegneri: categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici); 2) ruolo assistenti tecnici: categoria costruzioni aeronautiche e edilizie; categoria assistenti di meteorologia. Corpo di commissariato aeronautico: 1) ruolo commissariato; 2) ruolo amministrazione. Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali modici. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo". "Art. 9. Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata; i superiori gerarchici. Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianita'". "Art. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di stato maggiore della difesa. Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro. I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito. I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto". "Art. 11. Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Aniministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonche' gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente legge, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale". "Art. 12. La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unita' complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri piu' anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale. Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comando, fanno parte della commissione superiore altrettanti generali di corpo di armata, in ordine di anzianita' di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di Maggiore dell'Esercito. Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano tra i presenti". "Art. 13. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando non faccia parte della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi del1'art. 12, primo comma, lettera b), interviene con voto deliberativo allorche' la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa". "Art. 14. La Commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta: a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra piu' anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti". "Art. 15. La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai tre generali di squadra aerea che siano o siano stati, anche con grado inferiore preposti a comandi di zona aerea territoriale ovvero a comandi di grande unita' equiparati a comando di squadra aerea, piu' anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea piu' anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti". "Art. 15-bis. Il segretario generale del Ministero della difesa e il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, sempre che non facciano gia' parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della forza armata di propria appartenenza. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il segretario generale del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali, di forza armata diversa da quella cui appartiene il segretario generale, investiti delle funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, quando le commissioni valutino gli ufficiali di armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di cui all'art. 6, lettera b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477". "Art. 16. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, presidente; b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio; c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun sentito servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori". "Art. 17. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta: a) da un ammiraglio di squadra, presidente; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione e' composta, rispettivamente come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del residente e' fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della Marina. Interviene con voto consultivo il direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu' anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamnento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti". "Art. 18. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) da un generale di squadra aerea presidente; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro: la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore". "Art. 19. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonche' dei capitani di complemento dell'Esercito. Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento". "Art. 20. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti". "Art. 21. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo". "Art. 22. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata". "Art. 23. La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina. Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore in grado. in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autotita' da cui dipende l'ufficiale". "Art. 28. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. Il giudizio espresso dal superiore gerarchico e' definitivo". "Art. 29. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente e' collocato a disposizione con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'uficiale nella posizione di congedo". "Art. 30. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'anvanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei; b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo. Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto e' stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta. Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianita' e' espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono". "Art. 31. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi carenze nei gradi rispettivamente superiori". "Art. 32. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30". "Art. 33. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica". "Art. 38. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge. Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica. Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento". "Art. 39. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20 il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascn grado eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti nonche' gli ufficiali di cui all'art. 68 le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora pero' nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi. Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'art. 21 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 38, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sara' effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni". "Art. 40. L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perche' non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La determinazione del Ministro e' adottata previo parere conforme della competente Commissione di avanzamento". "Art. 41. L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale". "Art. 42. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere motivata. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio. L'ufficiale nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento". "Art. 43. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore. La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' effettuata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei Ministri deliberi che non sia promosso, o tolto dal quadro di avanzamento e colllocato a disposizione dalla data della deliberazione. All'ufficiale promosso e' attribuita nel nuovo grado anzianita' corrispondente alla data della vacanza. La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale e' promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza". "Art. 44. Determinano vacanze organiche; a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera c) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso". "Art. 45. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita' che non conseguono la promozione nell'anno di validita' dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo". "Art. 46. Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, e 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero e' raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno. Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 44, lettera d), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 29, ultimo comma, legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 48 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente". "Art. 47. Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1o gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1o gennaio di tale anno. Nei casi indicati nei commi precedenti e' in facolta' del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente". "Art. 48. Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme. Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta'. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove gia' valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti "a disposizione" con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati gia' valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni. Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempreche' nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso". "Art. 54. Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha lugo ad anzianita', se giudicato idoneo, e promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato nuovamente valutato. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 38 della presente legge. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare". "Art. 192. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unita' internazionali ovvero destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma precedente ha luogo il 1o gennaio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con quello per il tesoro". "Titolo II AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO Capo VI - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercizio Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti Art. 57. - Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzazuento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito, e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento. Art. 58. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 63, ripetere i corsi e gli esperimenti. Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi Art. 59. - L'avanzamento deli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo: nel ruolo organico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata; nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa; nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali; nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello; nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione sino al grado di tenente generale; nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggiore generale. Art. 60. - L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comnma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione e' determinato dall'anzianita' di grado: in caso di pari anzianita' di grado si applica l'art. 9 della legge sullo stato degli ufficiali. L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. Art. 62. - L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Art. 63. - L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. I tenenti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i pari grado di maggior od eguale anzianita' dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di pari grado di maggior od eguale anzianita' non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanita' militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado. Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano gia' promosso avente la loro stessa anzianita' assoluta. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento e' ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato di ufficiali. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Art. 64. - Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e dei genio, nonche' del servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano gia' superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definito favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione della legge sullo stato degli ufficiali Art. 65. - Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. AI sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64. Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorita' gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64. Sezione III - Disposizioni speciali per gli ufficiali dei servizi tecnici di arriglieria e della motorizzazione Art. 66-67.... Art. 68. - I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado. La promozione dei capitani non puo' essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico. Sezione IV - Vantaggi di carriera Art. 69. - I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titol i indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera. Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale ad ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1o gennaio dell'anno in cui cade la predetta data. Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia' compreso nella aliquota di ruolo di cui all'art. 39 lo spostamento sara' effettuato quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore per la meta' o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quelIo di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello. Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo davanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente. L'ufficiale non puo'. comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, gia' di lui piu' anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianita' subite per le cause indicate nell'art. 10, della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera. Art. 69-bis. Non puo' essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del servizio sanitario dell'esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo. Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguenti tra il 10 settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto. I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma. L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore. Art. 70. .... Art. 71. - L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, e' considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare iI corso. Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, ripeta il corso, non puo' conseguire vantaggio di carriera Art. 72. - I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'art. 121 non danno luogo a vantaggi di carriera Capo VII - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami Art. 73. - Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purche' addetto ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. E' altresi' valido il periodo di imbarco su piroscafi della marina mercantile per istruzione professionale. La meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore della marina e' considerato ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di forze navali. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza Art. 74. - Per gli ufficiali comandati a prestare servizi su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale Art. 75. - Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Sono considerati altresi' come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri. Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo di voli prescritto. Art. 76. - La determinazione del Ministro di cui all'art. 40, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, e' adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile. Art. 77. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto commna dell'art. 88-bis, ripetere i corsi e gli esami. Sezione 11 - Avanzamento nei vari ruoli e gradi Art. 78. - L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra; nei ruoli normali dei corpi del genio navale e delle armi navali sino al grado di generale ispettore; nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario e nei ruoli normali dei corpi di commisariato e delle capitanerie di porto, sino aI grado di tenente generale; nel ruolo ufficiali farmacisti del corpo sanitario, sino al grado di colonnello; nel ruolo speciale del corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di vascello; nei ruoli speciali dei corpi del genio navale e delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello: nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano di corvetta. Art. 79. - Nelle valutazioni degli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro per la marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale amministrazione. Art. 80. - L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Art. 81. - L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianita'. L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta, Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma. lettera b) sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Art. 82. - L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei grandi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30. primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri di fregata del ruolo normale del corpo di stato stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani maggiori i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 83. - L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianita'. Art. 84. - L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b) sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 85. - L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianita'. L'avanzamento dei tenenti del corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma. lettera b), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo. I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Art. 86. - Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge. ai fini dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonche' i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un concorso successivo. I tenenti del corpo sanitario e del ruolo normale dei corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione. in deroga all'art. 41 cessano dal servzio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Art. 87. - Per i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiaIe all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita', in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i gia' laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal vice presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale per il personale militare della Marina, nonche' dall'ufficiale generale in servizio permanente effettivo piu' elevato in grado o piu' anziano del Corpo di appartenenza degli ufficiali da valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale. I tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che superino gIi esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella prima sessione. I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a loro turno. Art. 88. - L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e, quando si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione delI'accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 88-bis. I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti aI Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato deqli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Art. 88-bis. - Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro il nuovo ordine di anzianita' in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'accademia navale. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purche' non abbiano gia' ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo speciale dei rispettivi corpi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza. Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 88. Art. 89. - Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbano completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'art. 37-bis della legge 3 luglio 1926, n. 1173, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno. Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purche' al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono pero' aggregati al corso successivo a quello cui appartengono. Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che. al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti. a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti. Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano al servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio. Capo VIII - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami Art. 90. - Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuta presso unita' o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento. Art. 91. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 98, ripetere i corsi e gli esami. Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi Art. 92. - L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo: nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea; nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettncisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello; nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale; nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di tenente generale; nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello; nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano. Art. 93. - L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo commna, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 94. - L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. Art. 95. - L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 96. - L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Art. 97. - L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano gia' superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Art. 98. - Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento. I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare. Art. 99. - I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'art. 98. I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Art. 100. L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non puo', nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. ----> Vedere Tabelle di pag. 58 <---- Titolo III - Avanzaznento degli ufficiali a disposizione Art. 101. - Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'art. 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi ai sensi dell'art. 54 il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneita'. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo piu' anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato. Art. 102. - L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili". - Si riporta il testo degli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212. "Art. 54. - I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente: a) ruoli normali; b) ruoli speciali c) ruoli di cui al precedente articolo. L'eta' massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari e' stabilita in 28 anni". "Art. 58. - (Omissis). Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'art. 53 da ammettere a valutazione ogni anno e' stabilito come segue: da tenente a capitano e gradi corrispondenti nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati; da capitano a maggiore e gradi corrispondenti nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.". "Art. 59. - (Omissis). Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria e' di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' stabilito come segue: maggiore o grado corrispondente: 67 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.". - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della citata legge 19 maggio 1986, n. 224. "Art. 32. - 1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 10 gennaio 1984, puo' essere effettuata, se piu' favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio. 2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1o gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio. 3. Il vincolo dell'anzianita' di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. 3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se piu' favorevole e se idonei a partire dal 1o gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 4. Ferma restando l'anzianita' richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianita' di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialita', purche' non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa. da 5 a 9-bis: (Omissis). 9-ter. La promozione di cui all'art. 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1o gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1o gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione. 9-quater: (Omissis). 9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile; b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o in alternativa di destinazione presso reparti militari di volo". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge 27 dicembre 1990, n. 404. "6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.