Art. 36.
         Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri
  1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri:
    a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge 10 aprile 1954,
n. 113;
    b)  gli  articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15-bis,  16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38,
39,  40,  41,  42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' il Titolo
II,  capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4,
quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
    c)  gli  articoli  54,  58,  secondo comma, e 59, secondo e terzo
comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212;
    d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies,
della legge 19 maggio 1986, n. 224;
    e)  gli  articoli  1,  comma  6,  secondo periodo, della legge 27
dicembre 1990, n. 404;
  2.  Al  personale  di cui al comma 1 non si applica, altresi', ogni
disposizione  vigente incompatibile con quelle contenute nel presente
decreto.
 
          Nota all'art. 36:
              - Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, numero
          5), della citata lege 10 aprile 1954, n. 113:
              "Art.  10.  L'ufficale  del servizio permanente subisce
          nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato:
                1) - 4) (Omissis);
                5)  in  aspettativa  per  infermita'  temporanea  non
          proveniente  da  causa di servizio, qualora in un triennio,
          in  una  o piu' volte e riminendo nello stesso grado, abbia
          trascorso non meno di un anno in detta posizione".
              - Si  riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7,
          8,  9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20,
          21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
          44,  45,  46,  47,  48, 54, 192, nonche' delle disposizioni
          previste nel titolo II, capi VI, VII e VIII, nel titolo III
          e  nelle  tabelle  1,  quadro 2, e 4, quadro 1, della legge
          12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota alle premesse):
              "Art.   1.   Per   l'avanzamento   al  grado  superiore
          l'ufficiale  deve  possedere i requisiti fisici, morali, di
          carattere,   intellettuali,   di   cultura,  professionali,
          necessari  per  bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
          Aver  disimpegnato  bene  le  funzioni del proprio grado e'
          condizione    indispensabile   ma   non   sufficiente   per
          l'avanzamento al grado superiore.
              Per  l'avanzamento  ai  vari  gradi  di  generale  o di
          ammiraglio  i  requisiti  di  cui  al  comma precedente, in
          relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione
          da esercitare nel nuovo grado".
              "Art. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:
                ad anzianita';
                a scelta.
              L'avanzamento   puo'   avere  luogo  anche  per  meriti
          eccezionali".
              "Art.  3.  Per  l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale
          deve  essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di
          avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2.
              L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli
          ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di
          anzianita'.
              Per  l'avanzamento  a  scelta  l'ufficiale  deve essere
          riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento,
          dei  requisiti indicati nell'art. 1 e deve, inoltre, essere
          compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti
          corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
              L'avanzamento  a  scelta  si  effettua  promuovendo gli
          ufficiali   nell'ordine  risultante  dalla  graduatoria  di
          merito  o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita'
          secondo le nome della presente legge".
              "Art. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver
          luogo  nei  riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in
          possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente
          legge.
              L'avanzamento   per   meriti  eccezionali  si  effettua
          promuovendo  l'ufficiale  con  precedenza  sui  pari  grado
          idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta".
              "Art. 6. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali
          sono:
                1)  ruolo  normale  unico  delle  armi  di  fanteria,
          cavalleria, artiglieria e genio;
                2) ruolo dell'Arma dei carabinieri;
                3)  ruolo  speciale  unico  delle  armi  di fanteria,
          cavalleria, artiglieria e genio;
                4) ruolo del Corpo tecnico;
                5) ruolo del servizio automobilistico;
                6) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
                7)  ruolo  del  servizio sanitario (ufficiali chimici
          farmacisti);
                8)  ruolo  del  servizio  di commissariato (ufficiali
          commissari);
                9)  ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di
          sussistenza);
                10) ruolo del servizio di amministrazione;
                11) ruolo del servizio veterinario.
              [Gli   ufficiali   generali   del  servizio  permanente
          effettivo  provenienti  dai  ruoli  normali,  delle Armi di
          fanteria,  cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in
          ruolo unico senza distinzione di provenienza].
              Gli  ufficiali  dell'"a  disposizione" sono iscritti in
          ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
              Gli   ufficiali   dell'ausiliaria,   gli  ufficiali  di
          complemento,  gli  ufficiali  della riserva e gli ufficiali
          della  riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
          in  ruoli  corrispondenti  a quelli del servizio permanente
          effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della
          riserva di complemento il ruolo unico dei generali".
              "Art. 7. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali
          del  servizio  permanente  effettivo  della  Marina, sono i
          seguenti:
                Corpo di stato maggiore:
                  ruolo normale;
                  ruolo speciale;
                Corpo del genio navale:
                  ruolo normale;
                  ruolo speciale;
                Corpo delle armi navali:
                  ruolo normale;
                  ruolo speciale;
                Corpo sanitario:
                  ruolo medici;
                  ruolo farmacisti;
                Corpo di commissariato:
                  ruolo normale;
                  ruolo speciale:
                Corpo delle capitanerie di porto:
                  ruolo normale;
                  ruolo speciale;
                Corpo equipaggi militari marittimi:
                  ruolo servizi nautici;
                  ruolo servizi macchina;
                  ruolo servizi tecnici;
                  ruolo servizi contabili;
                  ruolo servizi portuali.
              Gli  ufficiali  dell'"a  disposizione" sono iscritti in
          ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
              Gli   ufficiali   dell'ausiliaria,   gli  ufficiali  di
          complemento,  gli  ufficiali  della riserva e gli ufficiali
          della  riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
          in  ruoli  corrispondenti  a quelli del servizio permanente
          effettivo  se  appartenenti  al  Corpo sanitario e al Corpo
          equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per
          Corpo  se appartenenti al Corpo di stato maggiore, al Corpo
          del  genio  navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di
          commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto".
              "Art. 8. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali
          del  servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, sono i
          seguenti:
              Arma aeronautica:
                1) ruolo naviganti normale;
                2) ruolo naviganti speciale;
                3) ruolo servizi;
                4) ruolo specialisti:
                  categoria motoristi;
                  categoria montatori;
                  categoria marconisti;
                  categoria armieri artificieri;
                  categoria elettricisti;
                  categoria fotografi;
                  categoria automobilistici.
              Corpo del genio aeronautico:
                1) ruolo ingegneri:
                  categoria  ingegneri (ingegneri aeronautici, edili,
          radio-elettricisti, d'armamento, chimici);
                2) ruolo assistenti tecnici:
                  categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;
                  categoria assistenti di meteorologia.
              Corpo di commissariato aeronautico:
                1) ruolo commissariato;
                2) ruolo amministrazione.
              Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali modici.
              Gli  ufficiali  dell'"a  disposizione" sono iscritti in
          ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
              Gli   ufficiali   dell'ausiliaria,   gli  ufficiali  di
          complemento,  gli  ufficiali  della riserva e gli ufficiali
          della  riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
          in  ruoli  corrispondenti  a quelli del servizio permanente
          effettivo,  eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono
          iscritti  in  ruoli  unici  distinti  per ciascuna di dette
          categorie del congedo".
              "Art. 9. Esprimono giudizi sull'avanzamento:
                la   Commissione   superiore   di  avanzamento  e  la
          Commissione  ordinaria  di  avanzamento,  costituite presso
          ciascuna Forza armata;
                i superiori gerarchici.
              Le  Commissioni  esprimono  giudizi sull'avanzamento ad
          anzianita'  e  a  scelta;  i superiori gerarchici esprimono
          giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianita'".
              "Art. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento
          debbono   appartenere  ai  ruoli  del  servizio  permanente
          effettivo,  tranne che ricoprano cariche le quali importino
          la   partecipazione  a  dette  Commissioni,  e  non  essere
          temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per
          incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.
              Non  possono far parte delle Commissioni di avanzamento
          gli  ufficiali  che  ricoprono  la  carica di Ministro o di
          Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o
          di Capo di stato maggiore della difesa.
              Le   Commissioni  di  avanzamento  sono  convocate  dal
          Ministro.
              I  componenti  delle  Commissioni intervengono soltanto
          nella  valutazione  degli  ufficiali  di  grado inferiore a
          quello da essi rivestito.
              I  componenti  delle  Commissioni  si  pronunziano  con
          votazione   palese   in   ordine  inverso  di  grado  e  di
          anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo.
              Per  la validita' delle deliberazioni delle Commissioni
          e'   necessaria   la  presenza  di  almeno  due  terzi  dei
          componenti con diritto a voto".
              "Art.  11.  Fermo  il  disposto  dell'art.  10, secondo
          comma,   non   possono   far  parte  delle  Commissioni  di
          avanzamento  gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo
          di  Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi
          Aniministrazione,  di  comandante generale della Guardia di
          finanza  o  di  consigliere  militare  del Presidente della
          Repubblica, nonche' gli ufficiali collocati in soprannumero
          agli  organici in applicazione dell'art. 192 della presente
          legge, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio
          nazionale".
              "Art.  12.  La  Commissione  superiore  di  avanzamento
          dell'Esercito e' composta:
                a) dagli  ufficiali generali che rivestono le cariche
          di  Capo  di  stato maggiore  dell'Esercito e di presidente
          della  Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze
          armate;
                b) dai  sette  generali di corpo d'armata che siano o
          siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unita'
          complesse  o  a  comandi  di  corpo  d'armata  o  a comandi
          militari  territoriali  o al Comando generale dell'Arma dei
          carabinieri  piu'  anziani nel ruolo e che non rivestano le
          cariche di cui alla precedente lettera a);
                c) dai   capi  di  servizio,  quando  la  valutazione
          riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.
              La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi
          sull'avanzamento  degli  ufficiali  aventi grado da tenente
          colonnello  a  generale  di divisione, e, per i servizi, da
          tenente colonnello a maggiore generale.
              Quando  si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento
          nei  riguardi  degli  ufficiali  aventi  grado  di  tenente
          colonnello  in  luogo  degli ufficiali generali di cui alla
          lettera  b) che siano preposti a comando, fanno parte della
          commissione  superiore  altrettanti  generali  di  corpo di
          armata,   in   ordine   di  anzianita'  di  ruolo,  escluso
          l'ufficiale  generale che ricopre la carica di sottocapo di
          Maggiore dell'Esercito.
              Assume   la   presidenza   il  capo  di  stato maggiore
          dell'Esercito,  o,  in caso di assenza o di impedimento, il
          generale di corpo d'armata piu' anziano tra i presenti".
              "Art.   13.   Il   comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri,  quando  non  faccia  parte  della Commissione
          superiore  di  avanzamento dell'Esercito ai sensi del1'art.
          12,   primo   comma,   lettera   b),  interviene  con  voto
          deliberativo   allorche'   la   valutazione   riguardi  gli
          ufficiali dell'Arma stessa".
              "Art. 14. La Commissione superiore di avanzamento della
          Marina e' composta:
                a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche
          di  Capo  di  stato maggiore  della  Marina e di presidente
          della  Sezione  marina  del Consiglio superiore delle Forze
          armate;
                b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati
          preposti al comando in capo di forze navali o al comando in
          capo di dipartimento militare marittimo;
                c) dall'ufficiale  generale  piu' elevato in grado, o
          piu'  anziano,  del  Corpo  del  genio navale, o delle armi
          navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
          di  porto, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del
          rispettivo Corpo.
              Assume  la  presidenza  il Capo di stato maggiore della
          Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio
          di squadra piu' anziano tra i presenti.
              La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi
          sull'avanzamento  degli  ufficiali aventi grado da capitano
          di   fregata   ad   ammiraglio   di   divisione   e   gradi
          corrispondenti".
              "Art.  15.  La  Commissione  superiore  di  avanzamento
          dell'Aeronautica e' composta:
                a) dagli  ufficiali generali che rivestono le cariche
          di  Capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente
          della  Sezione  aeronautica  del  Consiglio superiore delle
          Forze armate;
                b) dai  tre  generali  di  squadra  aerea che siano o
          siano  stati,  anche con grado inferiore preposti a comandi
          di  zona  aerea  territoriale  ovvero  a  comandi di grande
          unita'  equiparati a comando di squadra aerea, piu' anziani
          nel  ruolo  e  che  non  rivestano  le  cariche di cui alla
          precedente lettera a);
                c) dall'ufficiale   piu'  elevato  in  grado  o  piu'
          anziano  del Corpo del genio aeronautico o di commissariato
          aeronautico  o sanitario aeronautico, quando la valutazione
          riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo.
              Assume   la   presidenza   il  Capo  di  stato maggiore
          dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il
          generale di squadra aerea piu' anziano tra i presenti.
              La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi
          sull'avanzamento  degli  ufficiali  aventi grado da tenente
          colonnello   a   generale   di   divisione  aerea  o  gradi
          corrispondenti".
              "Art.  15-bis.  Il  segretario  generale  del Ministero
          della difesa e il sottocapo di Stato Maggiore della difesa,
          sempre che non facciano gia' parte, ai sensi degli articoli
          12,  14  e  15,  delle commissioni superiori di avanzamento
          dell'Esercito,    della    Marina    e    dell'Aeronautica,
          partecipano,  quali  componenti, alle commissioni superiori
          di avanzamento della forza armata di propria appartenenza.
              Sono  obbligatoriamente  consultati  dalle  commissioni
          superiori di avanzamento:
                il  segretario  generale  del  Ministero della difesa
          quando  le  commissioni  valutino  gli  ufficiali, di forza
          armata  diversa  da  quella  cui  appartiene  il segretario
          generale,  investiti delle funzioni di direttore generale o
          capo   di   ufficio   centrale  o  comunque  facenti  parte
          dell'ufficio  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
                il  sottocapo  di Stato Maggiore della difesa, quando
          le  commissioni valutino gli ufficiali di armata diversa da
          quella  di  sua appartenenza, in servizio presso i reparti,
          gli  uffici,  gli  organi e gli istituti di cui all'art. 6,
          lettera   b)   e  c),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477".
              "Art.  16.  La  Commissione  ordinaria  di  avanzamento
          dell'Esercito e' composta:
                a) da un generale di corpo d'armata, presidente;
                b) da  due  generali di divisione, da due generali di
          brigata  e  da  quattro  colonnelli, rispettivamente, delle
          Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio;
                c) da   due  ufficiali,  di  grado  non  inferiore  a
          colonnello,  dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale
          unico  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria e
          genio  o di ciascun sentito servizio, quando la valutazione
          riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico
          delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o
          del rispettivo servizio.
              I  componenti  della  Commissione  sono  designati  dal
          Ministro;   la   designazione   del   presidente  e'  fatta
          annualmente   su   proposta   del  Capo  di  stato maggiore
          dell'Esercito.
              Interviene  con  voto  consultivo il direttore generale
          del  personale  ufficiali  o,  in  caso  di  assenza  o  di
          impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano
          destinato alla direzione generale.
              La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi
          sull'avanzamento    dei   capitani,   esclusi   quelli   di
          complemento, e dei maggiori".
              "Art. 17. La Commissione ordinaria di avanzamento della
          Marina e' composta:
                a) da un ammiraglio di squadra, presidente;
                b) da  quattro  ufficiali  ammiragli  o  capitani  di
          vascello;
                c) da   un   ufficiale   di  grado  non  inferiore  a
          colonnello  del  Corpo  di  appartenenza  dell'ufficiale da
          valutare,  quando la valutazione riguardi gli ufficiali del
          Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o
          di commissariato o delle capitanerie di porto.
              Per  la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi
          militari  marittimi  dei  ruoli  servizi  nautici,  servizi
          macchina,  servizi  tecnici,  servizi  contabili  e servizi
          portuali,  la Commissione e' composta, rispettivamente come
          quella  per  la  valutazione  degli  ufficiali del Corpo di
          stato maggiore  del  genio  navale,  delle  armi navali, di
          commissariato e delle capitanerie di porto.
              I  componenti  della  Commissione  sono  designati  dal
          Ministro;   la   designazione   del   residente   e'  fatta
          annualmente  su  proposta  del Capo di stato maggiore della
          Marina.
              Interviene  con  voto  consultivo il direttore generale
          degli  ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in
          caso  di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o
          capitano  di vascello piu' anziano destinato alla direzione
          generale.
              La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi
          sull'avanzamnento   degli   ufficiali   aventi   grado   da
          guardiamarina    a    capitano    di   corvetta   o   gradi
          corrispondenti".
              "Art.  18.  La  Commissione  ordinaria  di  avanzamento
          dell'Aeronautica e' composta:
                a) da un generale di squadra aerea presidente;
                b) da  quattro  ufficiali  generali  o colonnelli del
          ruolo naviganti;
                c) da   un   ufficiale   di  grado  non  inferiore  a
          colonnello  del  Corpo  di  appartenenza  dell'ufficiale da
          valutare,  quando la valutazione riguardi gli ufficiali del
          Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico
          o sanitario aeronautico.
              I  componenti  della  Commissione  sono  designati  dal
          Ministro:   la   designazione   del   presidente  e'  fatta
          annualmente   su   proposta   del  Capo  di  stato maggiore
          dell'Aeronautica.
              Interviene  con  voto  consultivo il direttore generale
          del   personale  militare  o,  in  caso  di  assenza  o  di
          impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano
          del ruolo naviganti destinato alla direzione generale.
              La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi
          sull'avanzamento    degli   ufficiali   aventi   grado   da
          sottotenente a maggiore".
              "Art.  19.  I  superiori gerarchici esprimono i giudizi
          sull'avanzamento   nei  riguardi  dei  sottotenenti  e  dei
          tenenti  dell'Esercito, nonche' dei capitani di complemento
          dell'Esercito.
              Il  Ministro  stabilisce, con propria determinazione, i
          superiori   gerarchici  cui  compete  esprimere  i  giudizi
          sull'avanzamento".
              "Art.   20.   L'ufficiale,   per  essere  valutato  per
          l'avanzamento  ad  anzianita'  o  a  scelta,  deve trovarsi
          compreso  in  apposite  aliquote  di  ruolo  stabilite  dal
          Ministro,   salvo   che  la  presente  legge  non  disponga
          altrimenti".
              "Art.  21.  Non  puo' essere valutato per l'avanzamento
          l'ufficiale   che  ricopra  la  carica  di  Ministro  o  di
          Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.
              Non  puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale
          che  sia imputato in un procedimento penale per delitto non
          colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia
          sospeso  dall'impiego  o dalle funzioni del grado, o che si
          trovi in aspettativa per qualsiasi motivo".
              "Art.   22.   Quando   eccezionalmente   le   autorita'
          competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia
          del  giudizio  sull'avanzamento,  sospendono  il  giudizio,
          indicandone i motivi.
              All'ufficiale  e'  data comunicazione della sospensione
          della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata".
              "Art.  23.  La  Commissione  superiore,  la Commissione
          ordinaria,  il  superiore  gerarchico  esprimono  i giudizi
          sull'avanzamento  sulla  base degli elementi risultanti dal
          libretto  personale,  per  gli  ufficiali  dell'Esercito  e
          dell'Aeronautica   e  dalle  pratiche  personali,  per  gli
          ufficiali della Marina.
              Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque
          superiore  in  grado.  in  servizio permanente, che abbia o
          abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.
              Il    superiore    gerarchico   esprime   il   giudizio
          sull'avanzamento   dopo   aver   sentito  il  parere  delle
          autotita' da cui dipende l'ufficiale".
              "Art.  28.  Il superiore gerarchico esprime il giudizio
          sull'avanzamento  dichiarando  se  l'ufficiale sottoposto a
          valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento.
              Il   giudizio  espresso  dal  superiore  gerarchico  e'
          definitivo".
              "Art.  29. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e'
          data comunicazione dell'esito del giudizio.
              Salvo  quanto  disposto  nel  successivo  comma e negli
          articoli  63,  64,  85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo
          all'avanzamento  non  e' piu' valutato per l'avanzamento e,
          se  in servizio permanente effettivo e di grado superiore a
          capitano o grado corrispondente e' collocato a disposizione
          con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
          di  determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale
          era compreso.
              La   non   idoneita'   all'avanzamento   nel   servizio
          permanente  non impedisce l'avanzamento dell'uficiale nella
          posizione di congedo".
              "Art. 30. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli
          idonei  e  delle  graduatorie  di  merito da lui approvati,
          forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
                a) per   l'anvanzamento   ad   anzianita'  tutti  gli
          ufficiali idonei;
                b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e
          compresi,  nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti
          corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.
              Gli  ufficiali  di cui alla lettera a) sono iscritti in
          quadro nell'ordine di ruolo.
              Gli  ufficiali  di cui alla lettera b) sono iscritti in
          quadro  nell'ordine  di  graduatoria  ovvero nell'ordine di
          ruolo, secondo quanto e' stabilito dalla presente legge per
          ciascuno  dei  gradi  nei  quali  l'avanzamento  ha luogo a
          scelta.
              Quando  il  giudizio  sull'avanzamento ad anzianita' e'
          espresso  dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento
          sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di
          ruolo, gli ufficiali idonei.
              I  quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui
          si riferiscono".
              "Art.  31. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta
          non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni
          in  cui  sono  previste  promozioni,  approva egualmente le
          graduatorie,  ma  forma i quadri di avanzamento solo se nel
          corso  dell'anno  vengano  a  verificarsi carenze nei gradi
          rispettivamente superiori".
              "Art.  32.  Qualora  nel  corso  dell'anno un ufficiale
          venga  tolto  dal  quadro  di  avanzamento a scelta per una
          delle  cause  stabilite  dalla  legge,  subentra nel quadro
          l'ufficiale  che  seguiva  nella  graduatoria  i pari grado
          iscritti nel quadro stesso.
              Per   la   determinazione   del   posto  da  attribuire
          all'ufficiale  rispetto  ai  pari  grado ancora iscritti in
          quadro si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30".
              "Art.   33.   L'ufficiale   iscritto   nel   quadro  di
          avanzamento   e'   promosso   secondo  l'ordine  della  sua
          iscrizione nel quadro stesso.
              La  promozione  e'  disposta con decreto del Presidente
          della Repubblica".
              "Art. 38. L'ufficiale in servizio permanente effettivo,
          per essere valutato per l'avanzamento, deve a seconda della
          Forza  armata  di  appartenenza e del grado rivestito, aver
          compiuto  i  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni
          specifiche,  di servizio presso reparti, di imbarco, essere
          in  possesso degli speciali titoli, aver frequentato corsi,
          aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti
          dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.
              Nei  casi  in  cui  le  tabelle prevedono che i periodi
          minimi  di  comando  e  di  attribuzioni specifiche possono
          essere  compiuti  anche  in incarichi equipollenti a quelli
          indicati  nelle  tabelle  stesse,  gli  anzidetti incarichi
          equipollenti  sono  determinati  con decreto del Presidente
          della Repubblica.
              Ai  fini del computo dei periodi minimi di comando e di
          attribuzioni  specifiche  previsti  per ciascun grado, sono
          validi  anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado
          inferiore  dagli  ufficiali giudicati idonei ed iscritti in
          quadro di avanzamento".
              "Art.  39. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20
          il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascn
          grado  eccettuati  i  sottotenenti  e  gradi corrispondenti
          nonche'  gli  ufficiali  di  cui all'art. 68 le aliquote di
          ruolo  degli  ufficiali  da  valutare per la formazione dei
          quadri di avanzamento per l'anno successivo.
              Nei  gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita',
          le  aliquote  sono determinate in relazione al numero delle
          vacanze  prevedibili.  Qualora pero' nel corso dell'anno si
          verifichino  vacanze in numero superiore a quello previsto,
          il  Ministro  ha  facolta' di disporre che sia valutato per
          l'avanzamento  un  ulteriore  numero  di  ufficiali  per la
          formazione di un quadro suppletivo.
              Nei  gradi  in  cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le
          aliquote  comprendono,  oltre  gli  ufficiali gia' valutati
          giudicati   idonei  e  non  iscritti  in  quadro  anche  se
          collocati  in soprannumero agli organici ai sensi dell'art.
          48,  tanti  ufficiali  non  ancora  valutati, a partire dal
          primo  di  essi,  quanti  sono  indicati in ciascun ruolo e
          grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
              Nel  computo  degli  ufficiali non ancora valutati sono
          compresi  gli  ufficiali idonei e iscritti in quadro per la
          promozione  al grado al quale il computo si riferisce e che
          alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi.
              Gli  ufficiali,  che  non  possono  essere valutati per
          l'avanzamento   ai  sensi  dell'art.  21  o  per  non  aver
          raggiunto  le  condizioni  prescritte  dall'art.  38,  sono
          esclusi  dal  novero  dei  pari  grado da comprendere nelle
          aliquote  di  cui  al  terzo comma. Essi sono poi computati
          nelle  aliquote  relative  alla  prima  valutazione, per la
          formazione  di  quadri di avanzamento, che sara' effettuata
          dopo  che  sia  venuta  a cessare la causa impeditiva della
          valutazione   o   dopo  il  raggiungimento  delle  predette
          condizioni".
              "Art.  40.  L'ufficiale  di grado superiore a tenente o
          grado  corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di
          comando o di attribuzioni specifiche, perche' non destinato
          alla   relativa   carica   o   esonerato   da   essa,   con
          determinazione    del   Ministro,   quando   sia   compreso
          nell'aliquota  di  ruolo e' considerato a tutti gli effetti
          non idoneo all'avanzamento.
              La  determinazione  del  Ministro  e'  adottata  previo
          parere    conforme    della   competente   Commissione   di
          avanzamento".
              "Art.  41. L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o
          agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi
          sia  stato  ammesso o che non li abbia superati, quando sia
          compreso  nella  aliquota  di ruolo, e' considerato a tutti
          gli effetti non idoneo all'avanzamento.
              La  rinuncia  deve  risultare  da dichiarazione scritta
          dell'ufficiale".
              "Art.  42.  L'ufficiale che sia in condizione di essere
          valutato  per  l'avanzamento  puo'  presentare  domanda  di
          rinuncia  all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere
          motivata.
              Il  Ministro  decide sull'accoglimento della domanda in
          relazione alle esigenze del servizio.
              L'ufficiale  nei cui riguardi sia accolta la domanda di
          rinuncia,  e'  considerato  a  tutti gli effetti non idoneo
          all'avanzamento".
              "Art.   43.   L'ufficiale   iscritto   nel   quadro  di
          avanzamento  e'  promosso  quando  si verifichi vacanza nel
          grado superiore.
              La  promozione  a  generale  di  corpo d'armata e gradi
          corrispondenti   e'  effettuata  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri.  L'ufficiale,  per  il  quale  il
          Consiglio  dei  Ministri  deliberi  che non sia promosso, o
          tolto dal quadro di avanzamento e colllocato a disposizione
          dalla data della deliberazione.
              All'ufficiale  promosso  e'  attribuita nel nuovo grado
          anzianita' corrispondente alla data della vacanza.
              La   presente   legge   stabilisce  i  casi  nei  quali
          l'ufficiale  e'  promosso  anche  se non esista vacanza; in
          tali  casi  l'eccedenza  e'  assorbita al verificarsi della
          prima vacanza".
              "Art. 44. Determinano vacanze organiche;
                a) le promozioni;
                b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
                c) i trasferimenti in altro ruolo;
                d) i   collocamenti  in  soprannumero  agli  organici
          disposti per legge;
                e) i decessi.
              Le   vacanze   derivanti   dalle   cause  di  cui  alle
          lettere a),  b),  c),  d),  si  verificano  dalla  data  di
          decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio
          permanente  effettivo  o del trasferimento in altro ruolo o
          del  collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze
          derivanti dalla causa di cui alla lettera c) si considerano
          verificate dal giorno successivo a quello del decesso".
              "Art.   45.   Gli  ufficiali  iscritti  nei  quadri  di
          avanzamento  ad anzianita' che non conseguono la promozione
          nell'anno  di  validita'  dei quadri stessi, sono iscritti,
          senza   che  occorra  una  nuova  valutazione,  nei  quadri
          dell'anno successivo".
              "Art.  46.  Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a
          scelta  le  promozioni  sono  effettuate  in  numero  fisso
          annuale.  Le tabelle numeri 1, 2, e 3 annesse alla presente
          legge  stabiliscono  per  ciascuno  dei  gradi anzidetti il
          numero  delle  promozioni annuali; tale numero e' raggiunto
          entro il 31 dicembre dell'anno.
              Le  promozioni  per  colmare le vacanze determinate dai
          provvedimenti  di cui all'art. 44, lettera d), salvo che il
          collocamento  in  soprannumero sia disposto in applicazione
          dell'art. 29, ultimo comma, legge 10 aprile 1954, n. 113, e
          dell'art.  48  della  presente  legge,  sono  effettuate in
          aggiunta   al   numero   fisso  annuale  di  cui  al  comma
          precedente".
              "Art.  47.  Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un
          grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle
          tabelle,  si  verifichino  nel  grado  superiore  ulteriori
          vacanze,  queste  sono  rinviate  al  1o gennaio  dell'anno
          successivo e colmate con promozioni sotto tale data.
              Qualora  il  numero  degli  ufficiali dichiarati idonei
          all'avanzamento  sia  inferiore  al numero delle promozioni
          stabilite  per  l'anno  dalle  tabelle,  le  promozioni non
          effettuate   sono   portate  in  aumento  al  numero  delle
          promozioni   da   effettuare   nell'anno   successivo.   Le
          promozioni  in  aumento  decorrono  dal  1o gennaio di tale
          anno.
              Nei  casi  indicati nei commi precedenti e' in facolta'
          del  Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in
          servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che
          non   vi   siano   ufficiali   a   disposizione  in  numero
          sufficiente".
              "Art.  48. Qualora in un grado non si raggiunga durante
          l'anno,  per  insufficienza di vacanze nel grado superiore,
          il  numero  delle  promozioni  stabilite  dalle tabelle, il
          Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze
          ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.
              Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le
          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli
          organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado
          e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di
          eta'.
              Nei  gradi  in  cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le
          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli
          organici,  nell'ordine  di ruolo, gli ufficiali idonei, non
          iscritti in quadro di avanzamento.
              Nei  gradi  in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita'
          le  vacanze  sono  formate  collocando in soprannumero agli
          organici,   nell'ordine  di  ruolo,  gli  ufficiali  idonei
          all'avanzamento   a   scelta,   non   iscritti  in  quadro,
          appartenenti  al grado immediatamente superiore a quello in
          cui   occorrono   le   vacanze  e  promuovendo  altrettanti
          ufficiali di tale ultimo grado.
              Se  nel  grado immediatamente superiore a quello in cui
          occorre  formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le
          vacanze   nel  grado  in  cui  l'avanzamento  ha  luogo  ad
          anzianita'  sono  formate  collocando  in soprannumero agli
          organici  gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore
          permanenza  nel  grado  e,  a parita' di permanenza, quelli
          piu'  vicini  al  limite di eta', e promuovendo altrettanti
          ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.
              Gli  ufficiali  collocati in soprannumero agli organici
          ai  sensi  del secondo e quinto comma del presente articolo
          sono  trasferiti  nella  posizione  di  "a disposizione" al
          termine  di  due  anni,  sempre  che  non  siano stati gia'
          raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio
          permanente.
              Gli  ufficiali  collocati in soprannumero agli organici
          ai  sensi  del  terzo e quarto comma del presente articolo,
          ove  gia'  valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella
          posizione  di  "a  disposizione" a decorrere dal 1o gennaio
          dell'anno   cui   si  riferisce  l'ultima  valutazione.  Se
          all'atto  del  collocamento  in  soprannumero  il quadro di
          avanzamento  per  l'anno  successivo  non  sia stato ancora
          formato,  gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione
          di  soprannumero  fino  alla data di formazione del quadro;
          qualora  dichiarati  idonei ma non iscritti in quadro, sono
          trasferiti  "a  disposizione" con decorrenza dall'inizio di
          validita'  del  quadro  stesso. Gli ufficiali che non siano
          stati  gia'  valutati  tre  volte, sono nuovamente valutati
          dopo  il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le
          tre valutazioni.
              Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati
          in  soprannumero  agli organici ai sensi del terzo e quarto
          comma  del  presente articolo, sempreche' nel frattempo non
          siano  dichiarati  non  idonei, sono valutati nuovamente di
          anno  in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino
          all'anno  nel  quale  si  forma  il  quadro di avanzamento;
          qualora  dichiarati  idonei  ma non iscritti in quadro sono
          collocati  a  disposizione  con  decorrenza  dall'inizio di
          validita' del quadro stesso".
              "Art.   54.  Quando  si  debba  rinnovare  un  giudizio
          d'avanzamento   annullato   d'ufficio   o   in  seguito  ad
          accoglimento   di  ricorso  giurisdizionale  o  di  ricorso
          straordinario  al  Presidente della Repubblica si applicano
          le seguenti disposizioni:
                a) l'ufficiale   appartenente   al  grado  nel  quale
          l'avanzamento ha lugo ad anzianita', se giudicato idoneo, e
          promosso  anche  se non esiste vacanza nel grado superiore,
          con  l'anzianita'  che  gli  sarebbe  spettata  qualora  la
          promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
                b) l'ufficiale   appartenente   al  grado  nel  quale
          l'avanzamento  ha  luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
          riporti  un  punto di merito per cui sarebbe stato promosso
          qualora  lo  stesso punto gli fosse stato attribuito in una
          precedente graduatoria e' promosso con l'anzianita' che gli
          sarebbe  spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
          tempo.  La  promozione  e'  computata  nel numero di quelle
          attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio.
              Fermi  restando i contingenti massimi di cui all'art. 3
          della  legge  10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di
          promozione  al  grado  di  colonnello  e  ai  vari gradi di
          generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito
          per la consistenza del grado interessato, determinata dalla
          promozione  stessa,  viene riassorbita al verificarsi della
          prima  vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si
          riferisce   la   graduatoria   in   occasione  della  quale
          l'ufficiale e' stato nuovamente valutato.
              All'ufficiale  promosso a seguito di ricorso, che abbia
          superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che
          raggiunga  il  limite  di  eta'  prima  del  compimento del
          periodo  prescritto di comando o di attribuzioni specifiche
          per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i
          requisiti di cui all'art. 38 della presente legge.
              Il  rinnovo  del giudizio viene effettuato dagli organi
          competenti  entro  sei  mesi  dall'annullamento d'ufficio o
          dalla   notifica   all'Amministrazione   competente   della
          pronunzia  giurisdizionale  che  ha annullato la precedente
          valutazione.
              Qualora  il  giudizio di annullamento contenga elementi
          tali  da  rendere  automatica  l'iscrizione  in  quadro del
          ricorrente   non  e'  necessario  procedere  ad  una  nuova
          valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione
          del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente.
              Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma
          del  presente  articolo  si  applicano anche agli ufficiali
          che,  imputati  in  procedimento penale, sono stati assolti
          con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il
          rinnovo  del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale
          procedimento disciplinare".
              "Art.  192. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica  impiegati  presso  enti, comandi o unita'
          internazionali    ovvero   destinati   in   Somalia,   sono
          considerati  in  soprannumero  all'organico  dei rispettivi
          gradi.
              Il  collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui
          al  comma precedente ha luogo il 1o gennaio di ogni anno in
          corrispondenza   del  numero  di  ufficiali  effettivamente
          assegnati  alle  destinazioni previste al comma stesso alla
          data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento
          e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  per la difesa di
          concerto con quello per il tesoro".
                                  "Titolo II
                          AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
                       IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
          Capo VI - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali
                in servizio permanente effettivo dell'esercizio
          Sezione  I  - Disposizioni relative ai periodi di comando e
              di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti
              Art.  57.  -  Il  periodo di comando prescritto ai fini
          dell'avanzazuento deve essere compiuto presso unita' o enti
          organicamente  previsti,  nell'esercizio  di  funzioni  che
          comportino   attribuzioni,   oltre   che  amministrative  e
          disciplinari, di addestramento e di impiego.
              Il  periodo  di  attribuzioni  specifiche prescritto ai
          fini  dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o
          enti  organicamente  previsti  nell'esercizio  di  funzioni
          proprie dei servizi.
              Il  periodo  di tempo trascorso nella carica di capo di
          stato maggiore  dell'Esercito,  e'  valido quale periodo di
          comando ai fini dell'avanzamento.
              Art. 58. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli
          esperimenti   prescritti   ai   fini  dell'avanzamento  non
          possono,  salvo  il disposto del quarto comma dell'art. 63,
          ripetere i corsi e gli esperimenti.
                Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
              Art.  59.  -  L'avanzamento  deli ufficiali in servizio
          permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:
                nel   ruolo   organico   degli   ufficiali   generali
          provenienti  dalle  Armi  di  fanteria,  di  cavalleria, di
          artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo
          d'armata;
                nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di
          generale di divisione dell'Arma stessa;
                nei  ruoli  delle Armi di fanteria, di cavalleria, di
          artiglieria  e  del  genio,  sino al grado di colonnello. I
          colonnelli  di  detti  ruoli  concorrono  alla promozione a
          generale   di  brigata  nel  ruolo  unico  degli  ufficiali
          generali;
                nel  ruolo  speciale  unico  delle  Armi di fanteria,
          cavalleria,   artiglieria   e   genio   sino  al  grado  di
          colonnello;
                nei  ruoli  del  Servizio tecnico di artiglieria, del
          Servizio   tecnico   della   motorizzazione,  del  Servizio
          automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici),
          del  Servizio  di commissariato (ufficiali commissari), del
          Servizio  di  amministrazione  sino  al  grado  di  tenente
          generale;
                nei   ruoli   del   Servizio   sanitario   (ufficiali
          chimici-farmacisti),    del   Servizio   di   commissariato
          (ufficiali  di sussistenza), del Servizio veterinario, sino
          al grado di maggiore generale.
              Art. 60. - L'avanzamento dei generali di divisione, dei
          generali  di  brigata e maggiori generali, dei colonnelli e
          dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.
              Gli  ufficiali  dei  gradi  predetti  da  iscrivere nei
          quadri  di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comnma,
          lettera  b),  sono  iscritti nei quadri stessi in ordine di
          ruolo.
              Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria,
          di  artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri
          di  avanzamento per la promozione a generale di brigata nel
          ruolo   unico   degli   ufficiali   generali,  l'ordine  di
          precedenza  agli  effetti  della  promozione e' determinato
          dall'anzianita'  di  grado:  in  caso di pari anzianita' di
          grado  si  applica  l'art.  9 della legge sullo stato degli
          ufficiali.
              L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
              I maggiori  del  ruolo  speciale  unico  delle  armi di
          fanteria,   cavalleria,  artiglieria  e  genio  per  essere
          valutati  per  l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di
          permanenza nel grado.
              Art.  62.  -  L'avanzamento  dei capitani, eccettuati i
          capitani  del  ruolo speciale unico delle Armi di fanteria,
          cavalleria,  artiglieria  e genio ed i capitani dei servizi
          tecnici, ha luogo a scelta.
              I  capitani  da  iscrivere nei quadri di avanzamento ai
          sensi  dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti
          nei quadri stessi in ordine di ruolo.
              Art.  63.  -  L'avanzamento  dei  tenenti  ha  luogo ad
          anzianita'.  I  tenenti  dei  ruoli  normali  delle Armi di
          fanteria,   cavalleria,  artiglieria  e  genio  per  essere
          valutati  per  l'avanzamento  devono  aver  compiuto almeno
          quattro  anni  di  permanenza  nel  grado,  oltre  che aver
          effettuato   i   periodi   di  comando  e  di  attribuzioni
          specifiche  previsti  dall'art.  38 della legge 12 novembre
          1955,  n.  1137,  e successive modificazioni. I tenenti del
          ruolo  speciale  unico  delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria  e genio per essere valutati per l'avanzamento,
          devono  aver  compiuto  almeno  sei  anni di permanenza nel
          grado  e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i
          pari  grado  di maggior  od  eguale  anzianita'  dei  ruoli
          normali.   Non   costituisce  ostacolo  alla  promozione  a
          capitano  dei  tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza
          nei  ruoli  normali  di  pari  grado  di maggior  od eguale
          anzianita'  non  idonei  all'avanzamento  o per i quali sia
          sospesa la valutazione o la promozione.
              I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio
          sanitario  (ruolo  ufficiali  chimici farmacisti) reclutati
          mediante  concorso  o provenienti dall'Accademia di sanita'
          militare  interforze,  superato  il corso applicativo, sono
          ammessi  a  valutazione  per  la  promozione  al  grado  di
          capitano  dopo  il compimento di quattro anni di permanenza
          nel grado.
              Gli  ufficiali  promossi in applicazione del precedente
          comma,  qualora  siano  in  possesso  di uno dei diplomi di
          laurea,  richiesti  dalle norme sul reclutamento conseguito
          con  un ciclo di studi universitari di durata quinquennale,
          assumono  anzianita'  assoluta, ai soli fini giuridici, con
          decorrenza  retroattiva  di  un  anno. Detti ufficiali sono
          iscritti  in  ruolo  dopo  l'ultimo  capitano gia' promosso
          avente la loro stessa anzianita' assoluta.
              Se   giudicato   ancora   non  idoneo  all'avanzamento,
          l'ufficiale  cessa  dal servizio permanente effettivo ed e'
          collocato  nella  categoria  del congedo che gli compete in
          applicazione  dell'art.  46  della  legge sullo stato degli
          ufficiali.
              Il  tenente  che non superi il corso prescritto ai fini
          dell'avanzamento  e' ammesso a ripetere il corso; se ancora
          non  lo superi, in deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal
          servizio   permanente   effettivo  ed  e'  collocato  nella
          categoria  del  congedo  che  gli  compete  in applicazione
          dell'art. 46 della legge sullo stato di ufficiali.
              L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
              Art.   64.   -   Detti   ufficiali  sono  valutati  per
          l'avanzamento   dopo  che  abbiano  compiuto  due  anni  di
          permanenza  nel  grado e, quando si tratti dei sottotenenti
          delle  Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di
          artiglieria    e    dei   genio,   nonche'   del   servizio
          automobilistico,   provenienti  dai  corsi  dell'Accademia,
          sempre  che  abbiano  gia' superato i corsi di applicazione
          previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se
          idonei,  essi  sono  promossi con anzianita' corrispondente
          alla  data  di  compimento  dei  due anni di permanenza nel
          grado.
              Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e'
          nuovamente  valutato  dopo  che sia trascorso un anno dalla
          data  sotto  la  quale  fu  pronunciato  il giudizio di non
          idoneita',   e,  se  idoneo,  e'  promosso  con  anzianita'
          corrispondente alla data del giudizio definito favorevole.
              Se   giudicato   ancora   non  idoneo  all'avanzamento,
          l'ufficiale  cessa  dal servizio permanente effettivo ed e'
          collocato  nella  categoria  del congedo che gli compete in
          applicazione della legge sullo stato degli ufficiali
              Art.  65.  - Per i sottotenenti che superino i corsi di
          applicazione  viene  determinato, con decreto del Ministro,
          il  nuovo  ordine  di  anzianita' in base alla media fra il
          punto,  ridotto  in  centesimi,  riportato nella classifica
          finale  dell'Accademia  ed  i punti, espressi in centesimi,
          attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo
          anno del corso di applicazione.
              I  sottotenenti  che  superino il corso di applicazione
          nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i
          pari   grado  che  hanno  superato  il  corso  nella  prima
          sessione.
              I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti
          dal  Ministro  con  propria  determinazione o per motivi di
          salute  dipendenti  da  causa  di  servizio. frequentino il
          corso  di  applicazione  con  ritardo, qualora lo superino,
          sono  iscritti  in  ruolo  al  posto  che  ad  essi sarebbe
          spettato se avessero superato il corso a loro turno.
              AI  sottotenente  che non superi il corso si applica il
          disposto del quarto comma dell'art. 64.
              Tuttavia,  se  il  sottotenente  sia  stato  dichiarato
          idoneo  in  attitudine  militare,  le autorita' gerarchiche
          possono  proporre al Ministro che egli sia conservato nella
          posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta
          sia accolta, l'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo
          che  abbia  compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se
          idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data di
          compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente
          giudicato   non  idoneo  all'avanzamento  si  applicano  le
          disposizioni del quarto comma dell'art. 64.
          Sezione  III  - Disposizioni speciali per gli ufficiali dei
             servizi tecnici di arriglieria e della motorizzazione
              Art. 66-67....
              Art.  68. - I maggiori e i capitani dei servizi tecnici
          sono  valutati  per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto
          il  quinto  anno di permanenza nel grado, senza che occorra
          determinare  aliquota  di ruolo e, se idonei, sono iscritti
          in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto
          anno di permanenza nel grado.
              La  promozione  dei  capitani  non puo' essere in alcun
          caso  disposta  con  decorrenza  anteriore  alla  data  del
          trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.
                       Sezione IV - Vantaggi di carriera
              Art.   69.   -  I  capitani,  i maggiori  e  i  tenenti
          colonnelli  che siano in possesso dei titol i indicati, per
          ciascun  ruolo  e  grado,  nella  tabella n. 4 annessa alla
          presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.
              Il   vantaggio  di  carriera  e'  attribuito  spostando
          l'ufficiale  ad  ruolo  della propria Arma o servizio, alla
          data  in  cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti
          pari  alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico
          del  proprio grado in vigore al 1o gennaio dell'anno in cui
          cade la predetta data.
              Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo,
          si  trovi  gia'  compreso  nella  aliquota  di ruolo di cui
          all'art.  39  lo  spostamento sara' effettuato quando abbia
          conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore per
          la meta' o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che
          il grado superiore sia rispettivamente quelIo di maggiore e
          di colonnello o di tenente colonnello.
              Se  l'ufficiale  alla  data  predetta  non sia compreso
          nella  aliquota  di  ruolo  e  il numero dei pari grado che
          seguono  quelli  compresi  nella  aliquota  e che precedono
          l'ufficiale  sia  inferiore  al  numero  dei  posti  di cui
          l'ufficiale  stesso  debba  fruire,  egli  e' collocato nel
          ruolo  davanti  a detti parigrado e la differenza dei posti
          gli  verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando
          abbia  conseguito  la  promozione, nella misura indicata al
          comma precedente.
              L'ufficiale  non  puo'.  comunque,  per  effetto  dello
          spostamento  in  ruolo,  oltrepassare altro ufficiale della
          propria  arma  o  servizio  che,  gia'  di lui piu' anziano
          all'atto  della  nomina  o  della  promozione  al  grado di
          tenente,  abbia  conseguito vantaggi di carriera per eguale
          titolo,  salvo  il caso di modifiche di anzianita' in detto
          grado   o   in  quelli  di  capitano,  maggiore  e  tenente
          colonnello,  conseguenti  all'acquisizione  di  vantaggi di
          carriera  per  titoli  diversi o a detrazioni di anzianita'
          subite  per  le  cause  indicate  nell'art. 10, della legge
          10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della
          carriera.
              Art. 69-bis. Non puo' essere attribuito altro vantaggio
          di  carriera  per  titolo di specializzazione all'ufficiale
          del  servizio  sanitario  dell'esercito che abbia fruito di
          vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.
              Il   vantaggio   di   cui  al  precedente  comma  viene
          attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per
          titoli conseguenti tra il 10 settembre dell'anno precedente
          e la suddetta data del 31 agosto.
              I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza,
          entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve
          essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.
              L'ufficiale  in  possesso di titolo di specializzazione
          non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo,
          oltrepassare  altro  ufficiale gia' di lui piu' anziano che
          abbia  conseguito  una  specializzazione  avente  durata di
          corso uguale o superiore.
              Art. 70. ....
              Art.  71.  -  L'ufficiale  che,  per motivi di servizio
          riconosciuti  dal Ministro con propria determinazione o per
          motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti
          con  ritardo  il corso prescritto ai fini dell'avanzamento,
          qualora  in base ai risultati del corso debba conseguire un
          vantaggio  di  carriera,  e'  considerato  come  se  avesse
          acquisito  il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono
          i  pari  grado  con  i  quali avrebbe dovuto frequentare iI
          corso.
              Il  tenente  che,  in applicazione dell'art. 63, quarto
          comma,  ripeta  il  corso, non puo' conseguire vantaggio di
          carriera
              Art.  72.  -  I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa
          alla  presente legge che siano acquisiti durante il periodo
          di  tempo  indicato nel primo comma dell'art. 121 non danno
          luogo a vantaggi di carriera
          Capo   VII   -   Norme  particolari  all'avanzamento  degli
            ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina
          Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di
            comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami
              Art.  73.  -  Ai  fini  dell'avanzamento  e'  valido il
          periodo  di  imbarco  su  navi  della  Marina  militare  in
          armamento  o  in  riserva,  nonche'  il  periodo di imbarco
          compiuto,  con  funzioni  inerenti  al proprio grado o come
          comandato,  su  navi non iscritte nel naviglio dello Stato,
          purche'   addetto   ai  servizi  dello  Stato,  o  a  linee
          sovvenzionate  dallo  Stato o in servizi di emigrazione. E'
          altresi'  valido  il  periodo di imbarco su piroscafi della
          marina mercantile per istruzione professionale.
              La  meta'  del  periodo  di  imbarco prescritto ai fini
          dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina
          militare in armamento o in riserva.
              Il    periodo    di    comando   prescritto   ai   fini
          dell'avanzamento  deve  essere  compiuto per intero su navi
          della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo
          di  tempo  trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore
          della marina e' considerato ai fini dell'avanzamento, quale
          imbarco in comando di forze navali.
              Il  periodo  di  attribuzioni  specifiche prescritto ai
          fini  dell'avanzamento  deve  essere compiuto su navi della
          Marina  militare  in  armamento  o in riserva o presso enti
          organicamente  previsti  nell'esercizio di funzioni proprie
          del Corpo di appartenenza
              Art.  74.  -  Per  gli  ufficiali  comandati a prestare
          servizi  su  navi da guerra estere o in territorio estero i
          periodi  di  imbarco,  comando  o  servizio  sono,  ai fini
          dell'avanzamento,  considerati  come  compiuti  su  navi da
          guerra nazionali o in territorio nazionale
              Art.   75.   -   Gli   ufficiali  addetti  al  servizio
          aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di
          volo  corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al
          predetto   servizio   sono,   ai   fini   dell'avanzamento,
          considerati come imbarcati su navi della Marina militare in
          armamento o in riserva.
              Sono  considerati altresi' come imbarcati su navi della
          Marina   militare  in  armamento  o  in  riserva,  ai  fini
          dell'avanzamento,  nel  limite  massimo  di  un  terzo  del
          periodo  di  imbarco  prescritto, i capitani specialisti di
          elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.
              Agli  effetti del primo comma del presente articolo, si
          intendono  in  servizio  aeronavigante  gli  ufficiali  che
          compiono,   entro   il   periodo  di  tempo  stabilito  dal
          Ministero, il minimo di voli prescritto.
              Art.  76.  -  La  determinazione  del  Ministro  di cui
          all'art.  40,  quando  si  tratti  di  ufficiale  del ruolo
          normale  del  Corpo delle capitanerie di porto, e' adottata
          di concerto con il Ministro per la marina mercantile.
              Art. 77. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli
          esami  prescritti  ai  fini  dell'avanzamento  non possono,
          salvo  il  disposto  del  quarto  commna  dell'art. 88-bis,
          ripetere i corsi e gli esami.
                Sezione 11 - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
              Art.  78.  -  L'avanzamento degli ufficiali in servizio
          permanente effettivo della Marina ha luogo:
                nel  ruolo  normale del Corpo di stato maggiore, sino
          al grado di ammiraglio di squadra;
                nei  ruoli normali dei corpi del genio navale e delle
          armi navali sino al grado di generale ispettore;
                nel  ruolo ufficiali medici del corpo sanitario e nei
          ruoli normali dei corpi di commisariato e delle capitanerie
          di porto, sino aI grado di tenente generale;
                nel  ruolo  ufficiali farmacisti del corpo sanitario,
          sino al grado di colonnello;
                nel  ruolo speciale del corpo di stato maggiore, sino
          al grado di capitano di vascello;
                nei ruoli speciali dei corpi del genio navale e delle
          armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto,
          sino al grado di colonnello:
                nei  ruoli  del  Corpo  equipaggi militari marittimi,
          sino al grado di capitano di corvetta.
              Art.  79. - Nelle valutazioni degli ufficiali del corpo
          delle  capitanerie  di  porto  aventi grado non inferiore a
          capitano,  le  competenti  commissioni  esprimono i giudizi
          sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti
          da  uno  speciale  rapporto informativo del Ministro per la
          marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto
          di competenza di tale amministrazione.
              Art. 80. - L'avanzamento degli ammiragli di divisione e
          dei  tenenti  generali  dei  corpi del genio navale e delle
          armi  navali  ha  luogo  a  scelta. Gli ufficiali dei gradi
          predetti  da  iscrivere  nei quadri di avanzamento ai sensi
          dell'art.  30,  primo  comma  lettera b), sono iscritti nei
          quadri stessi in ordine di ruolo.
              Art.   81.   -   L'avanzamento   dei  contrammiragli  e
          dei maggiori  generali  dei  corpi del genio navale e delle
          armi navali ha luogo ad anzianita'.
              L'avanzamento    dei maggiori    generali    medici   e
          dei maggiori  generali  dei  corpi di commissariato e delle
          capitanerie di porto ha luogo a scelta,
              Gli  ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere
          nei  quadri  di  avanzamento  ai  sensi dell'art. 30, primo
          comma. lettera b) sono iscritti nei quadri stessi in ordine
          di ruolo.
              Art.  82. - L'avanzamento dei capitani di vascello, dei
          colonnelli,   dei   capitani   di  fregata  e  dei  tenenti
          colonnelli ha luogo a scelta.
              Gli  ufficiali  dei  grandi  predetti  da iscrivere nei
          quadri  di  avanzamento ai sensi dell'art. 30. primo comma,
          lettera  b),  sono iscritti nei quadri di fregata del ruolo
          normale  del  corpo  di  stato  stessi  in ordine di ruolo,
          eccettuati  i  capitani maggiori  i  quali sono iscritti in
          quadro nell'ordine della graduatoria di merito.
              Art.  83.  -  L'avanzamento  dei capitani di corvetta e
          dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
              Art.  84. - L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei
          capitani ha luogo a scelta.
              Gli  ufficiali  dei  gradi  predetti  da  iscrivere nei
          quadri  di  avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma,
          lettera  b)  sono  iscritti  nei  quadri stessi nell'ordine
          della graduatoria di merito.
              Art. 85. - L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e
          dei  tenenti,  salvo  il  disposto del successivo comma, ha
          luogo ad anzianita'.
              L'avanzamento  dei tenenti del corpo equipaggi militari
          marittimi  ha  luogo  a  scelta. I tenenti da iscrivere nel
          quadro  di  avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma.
          lettera  b),  sono  iscritti nel quadro stesso in ordine di
          ruolo.
              I  sottotenenti  di  vascello e i tenenti giudicati non
          idonei   all'avanzamento   sono   nuovamente   valutati  in
          occasione   della   formazione   del  quadro  ordinario  di
          avanzamento  successivo  al quadro, ordinario o suppletivo,
          per il quale furono per la prima volta valutati.
              Se  giudicati  ancora non idonei all'avanzamento, detti
          ufficiali,  ad  eccezione  di  quelli appartenenti al corpo
          equipaggi   militari   marittimi,   cessano   dal  servizio
          permanente  effettivo  e sono collocati nella categoria del
          congedo  che  ad  essi compete in applicazione dell'art. 46
          della  legge  sullo  stato  degli ufficiali, con decorrenza
          comunque  non anteriore alla data di compimento della ferma
          contratta.
              Art.  86.  -  Agli  esami  previsti dalla tabella n. 2,
          annessa  alla  presente  legge.  ai fini dell'avanzamento a
          capitano  del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi
          di  commissariato  e  delle  capitanerie di porto, prendono
          parte,  rispettivamente,  i  tenenti reclutati nel servizio
          permanente  effettivo  con  lo  stesso  concorso, nonche' i
          tenenti  che,  ammessi nel servizio permanente effettivo in
          base  a disposizioni speciali, siano stati classificati tra
          i   pari  grado  reclutati  con  lo  stesso  concorso,  con
          esclusione  di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati
          aggregati ai provenienti da un concorso successivo.
              I  tenenti  del corpo sanitario e del ruolo normale dei
          corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non
          superino  gli  esami  predetti  neppure  nella  sessione di
          riparazione.  in  deroga  all'art.  41  cessano dal servzio
          permanente  effettivo  e sono collocati nella categoria del
          congedo  che  ad  essi compete in applicazione dell'art. 46
          della  legge  sullo  stato  degli ufficiali, con decorrenza
          comunque  non anteriore alla data di compimento della ferma
          contratta.
              Art.  87.  -  Per  i  tenenti  dei  corpi sanitario, di
          commissariato  e  delle  capitanerie di porto, che superino
          gli   esami   di   cui   all'articolo   precedente,   viene
          determinato,  con  decreto del Ministro, il nuovo ordine di
          anzianita'  in  base  alla  somma  del  punto,  ridotto  in
          centesimi,  riportato  dall'ufficiaIe all'esame e del punto
          relativo    all'attitudine    professionale   espresso   in
          centesimi,  moltiplicato  per  il  coefficiente  due. Per i
          tenenti  del  ruolo  normale  dei  corpi del genio navale e
          delle   armi   navali,  che  abbiano  almeno  tre  anni  di
          permanenza  nel  grado,  viene determinato, con decreto del
          Ministro, il nuovo ordine di anzianita', in base alla somma
          del  punto,  ridotto  in centesimi, riportato nell'esame di
          laurea,  o,  se si tratti di ufficiali reclutati fra i gia'
          laureati,  nel  concorso  per l'ammissione nei ruoli, e del
          punto  relativo  all'attitudine  professionale  espresso in
          centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.
              Il   punto  relativo  all'attitudine  professionale  e'
          attribuito  all'ufficiale  da  una commissione composta dal
          vice   presidente   della   sezione  Marina  del  Consiglio
          superiore  delle forze armate, presidente, dal sottocapo di
          Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale per il
          personale  militare  della  Marina,  nonche' dall'ufficiale
          generale  in  servizio permanente effettivo piu' elevato in
          grado  o  piu'  anziano  del  Corpo  di  appartenenza degli
          ufficiali  da  valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi
          del  genio navale o delle armi navali, della commissione fa
          pure parte il comandante dell'Accademia navale.
              I tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle
          capitanerie  di porto che superino gIi esami nella sessione
          di  riparazione,  sono  iscritti in ruolo dopo i pari grado
          che hanno superato gli esami nella prima sessione.
              I  tenenti  dei Corpi indicati al precedente comma che,
          per  motivi  di  servizio  riconosciuti  dal  Ministro  con
          propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da
          causa  di  servizio,  sostengano  gli  esami  con  ritardo,
          qualora  superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo
          che  ad  essi  sarebbe  spettato  se avessero sostenuto gli
          esami a loro turno.
              Art.  88.  -  L'avanzamento  dei  guardiamarina  e  dei
          sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
              Detti  ufficiali  sono  valutati per l'avanzamento dopo
          che  abbiano  compiuto  un  anno di permanenza nel grado e,
          quando  si  tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del
          Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che
          abbiano   superato   il   secondo   anno   di  applicazione
          delI'accademia  navale,  di  cui  alla tabella n. 2 annessa
          alla  presente  legge.  Se  idonei,  essi sono promossi con
          anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anno
          di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma
          dell'art. 88-bis.
              I  guardiamarina  e i sottotenenti giudicati non idonei
          all'avanzamento  sono  nuovamente  valutati  dopo  che  sia
          trascorso  un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato
          il  giudizio  di  non idoneita' e, se idonei, sono promossi
          con   anzianita'  corrispondente  alla  data  del  giudizio
          definitivo  favorevole.  Se  giudicati  ancora  non  idonei
          all'avanzamento,  detti  ufficiali,  ad eccezione di quelli
          appartenenti aI Corpo equipaggi militari marittimi, cessano
          dal  servizio  permanente  effettivo e sono collocati nella
          categoria  del  congedo che ad essi compete in applicazione
          dell'art.  46  della legge sullo stato deqli ufficiali, con
          decorrenza  comunque  non anteriore alla data di compimento
          della ferma contratta.
              Art. 88-bis. - Per i guardiamarina e i sottotenenti del
          genio  navale  e  delle  armi  navali,  ruolo  normale, che
          superino  il  biennio di applicazione dell'accademia navale
          viene determinato, con decreto del Ministro il nuovo ordine
          di anzianita' in base alla graduatoria stabilita secondo le
          norme dello statuto dell'accademia navale.
              I  guardiamarina  e  i  sottotenenti del genio navale e
          delle armi navali, ruolo normale che superino gli esami del
          secondo  anno di applicazione nella sessione di riparazione
          sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato
          detti esami nella prima sessione.
              I  guardiamarina  e  i  sottotenenti del genio navale e
          delle  armi  navali,  ruolo  normale,  che  per  motivi  di
          servizio    riconosciuti    dal    Ministro   con   propria
          determinazione  o  per motivi di salute dipendenti da causa
          di  servizio,  frequentino  il secondo anno di applicazione
          con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al
          posto  che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il
          corso a loro turno.
              I  guardiamarina  e  i  sottotenenti del genio navale e
          delle  armi  navali,  ruolo  normale,  che  non superino il
          secondo  anno  di  applicazione sono ammessi a frequentarlo
          l'anno  successivo  purche'  non  abbiano gia' ripetuto una
          delle  classi  del  biennio propedeutico o il primo anno di
          applicazione.  Ove  lo  superino,  essi  sono  promossi, se
          idonei,   con   anzianita'   corrispondente  alla  data  di
          compimento di due anni di permanenza nel grado.
              I  guardiamarina  e  i  sottotenenti del genio navale e
          delle  armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta
          non  superino  il  secondo  anno  di applicazione o che non
          possano  ripeterlo  per  il  motivo indicato nel precedente
          comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio
          grado  e  la  propria  anzianita'  nel  ruolo  speciale dei
          rispettivi corpi, previo parere della commissione ordinaria
          di  avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti
          nel   suddetto  ruolo  in  soprannumero  e  l'eccedenza  e'
          assorbita al verificarsi della prima vacanza.
              Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e
          delle  armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti
          nel  ruolo  speciale  ai  sensi  del  precedente  comma, si
          applica  il  disposto dell'ultimo comma del precedente art.
          88.
              Art.  89.  - Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali
          del  genio  navale  e  delle armi navali, reclutati in base
          all'art.  37,  lettera  a),  della  legge 8 luglio 1926, n.
          1178,  e successive modificazioni, dopo aver seguito presso
          l'Accademia  navale,  rispettivamente,  il primo anno della
          scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di
          applicazione   di  ingegneria,  ramo  industriale,  debbano
          completare  gli studi applicativi e conseguire la laurea in
          due  anni  decorrenti  dalla loro iscrizione alle scuole di
          ingegneria  dello  Stato, compresa la sessione autunnale di
          esami dell'ultimo anno.
              Gli  ufficiali  subalterni del ruolo normale delle armi
          navali,  reclutati  in  base  all'art.  37-bis  della legge
          3 luglio 1926, n. 1173, e successive modificazioni, debbono
          completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea
          in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro
          iscrizione  al  politecnico, compresa la sessione autunnale
          di esame dell'ultimo anno.
              Gli  ufficiali  che  non  abbiano potuto completare gli
          studi  in  due anni sono ammessi a completarli in tre anni,
          purche'  al  termine del secondo anno, compresa la sessione
          autunnale  di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole
          gli  esami  relativi  a dieci delle materie di insegnamento
          previste  complessivamente  per  il secondo e terzo anno di
          studi  applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria
          o  del politecnico. Detti ufficiali sono pero' aggregati al
          corso successivo a quello cui appartengono.
              Gli  ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo
          di  tempo  previsto  dal precedente comma o che. al termine
          del  secondo  anno, non abbiano superato gli esami indicati
          in  detto  comma, possono essere trasferiti. a domanda, nel
          ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e
          la  propria  anzianita',  previo  parere  della Commissione
          ordinaria   di   avanzamento,   nel  limite  delle  vacanze
          esistenti.
              Gli  ufficiali  che  non  siano  trasferiti  nei  ruoli
          speciali  ai sensi del precedente comma cessano al servizio
          permanente  effettivo  e sono collocati nella categoria del
          congedo  che  ad  essi compete in applicazione dell'art. 46
          della  legge  sullo  stato  degli  ufficiali con decorrenza
          comunque  non anteriore alla data di compimento della ferma
          contratta.
              I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma
          ed  ai  commi  quarto e quinto del presente articolo non si
          applicano  agli ufficiali che non abbiano potuto completare
          studi   nel   periodo   previsto  per  motivi  di  servizio
          riconosciuti  dal Ministro con propria determinazione o per
          motivi di salute dipendenti da cause di servizio.
          Capo   VIII   -  Norme  particolari  all'avanzamento  degli
          ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica
          Sezione  I  - Disposizioni relative ai periodi di comando e
                 di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami
              Art.  90.  -  Il  periodo di comando prescritto ai fini
          dell'avanzamento  deve  essere  compiuta  presso  unita'  o
          reparti  di  impiego organicamente previsti, nell'esercizio
          di   funzioni   che   comportino  attribuzioni,  oltre  che
          disciplinari di addestramento e di impiego.
              Il  periodo  di  attribuzioni  specifiche prescritto ai
          fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o
          enti  organicamente  previsti,  nell'esercizio  di funzioni
          proprie del ruolo e categoria di appartenenza.
              Il  periodo  di tempo trascorso nella carica di capo di
          stato  maggiore dell'Aeronautica e' valido quale periodo di
          comando ai fini dell'avanzamento.
              Art. 91. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli
          esami  prescritti  ai  fini  dell'avanzamento  non possono,
          salvo il disposto del quarto comma dell'art. 98, ripetere i
          corsi e gli esami.
                Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
              Art.  92.  -  L'avanzamento degli ufficiali in servizio
          permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo:
                nel  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma aeronautica
          sino al grado di generale di squadra aerea;
                nel  ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico:
          nella   categoria  ingegneri  sino  al  grado  di  generale
          ispettore    per    gli   ingegneri   aeronautici,   edili,
          radioelettncisti  e di armamento e sino al grado di maggior
          generale  per  i chimici; nella categoria geofisici sino al
          grado di colonnello;
                nel  ruolo  commissariato  del Corpo di commissariato
          aeronautico   e   nel  ruolo  ufficiali  medici  del  Corpo
          sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale;
                nel  ruolo  servizi  dell'Arma  aeronautica,  sino al
          grado di tenente generale;
                nel  ruolo  naviganti speciale dell'Arma aeronautica,
          nelle  categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del
          genio  aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di
          commissariato   aeronautico,   sino  al  grado  di  tenente
          colonnello;
                nelle   categorie  del  ruolo  specialisti  dell'Arma
          aeronautica, sino al grado di capitano.
              Art.  93.  -  L'avanzamento  dei  generali di divisione
          aerea  e  tenenti generali del Corpo del genio aeronautico,
          dei  generali  di  brigata  aerea  e maggiori generali, dei
          colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.
              Gli  ufficiali  dei  gradi  predetti  da  iscrivere nei
          quadri  di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo commna,
          lettera  b),  sono  iscritti nei quadri stessi in ordine di
          ruolo,  eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti
          normale  i  quali sono iscritti in quadro nell'ordine della
          graduatoria di merito.
              Art.  94.  -  L'avanzamento  dei maggiori  ha  luogo ad
          anzianita'.
              Art.  95.  -  L'avanzamento  dei  capitani  ha  luogo a
          scelta.
              I  capitani  da  iscrivere nei quadri di avanzamento ai
          sensi  dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti
          nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.
              Art.  96.  -  L'avanzamento  dei  tenenti  ha  luogo ad
          anzianita'.
              Il  tenente  giudicato  non  idoneo  all'avanzamento e'
          nuovamente  valutato  in  occasione  della  formazione  del
          quadro  ordinario  di  avanzamento  successivo  al  quadro,
          ordinario  o suppletivo, per il quale fu per la prima volta
          valutato.
              Se   giudicato   ancora   non  idoneo  all'avanzamento,
          l'ufficiale  cessa  dal servizio permanente effettivo ed e'
          collocato  nella  categoria  del congedo che gli compete in
          applicazione  dell'art.  46  della  legge sullo stato degli
          ufficiali.
              Art.  97.  - L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad
          anzianita'.
              Detti  ufficiali  sono  valutati per l'avanzamento dopo
          che  abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado
          e  quando  si  tratti  di  sottotenenti del ruolo naviganti
          normale,  sempre  che  abbiano  gia'  superato  il corso di
          perfezionamento  e siano in possesso del brevetto di pilota
          militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla
          tabella  3,  annessa  alla  presente legge. Se idonei, essi
          sono  promossi  con  anzianita' corrispondente alla data di
          compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado.
              Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e'
          nuovamente  valutato  dopo  che sia trascorso un anno dalla
          data  sotto  la  quale  fu  pronunciato  il giudizio di non
          idoneita',   e,  se  idoneo,  e'  promosso  con  anzianita'
          corrispondente    alla   data   del   giudizio   definitivo
          favorevole.
              Se   giudicato   ancora   non  idoneo  all'avanzamento,
          l'ufficiale  cessa  dal servizio permanente effettivo ed e'
          collocato  nella  categoria  del congedo che gli compete in
          applicazione  dell'art.  46  della  legge sullo stato degli
          ufficiali.
              Art.  98.  -  Per  i  sottotenenti  del ruolo naviganti
          normale  che  superino  il  corso  di perfezionamento viene
          determinato,  con  decreto del Ministro, il nuovo ordine di
          anzianita'  in  base  alla  somma  del punto complessivo di
          classifica  riportato per la nomina a sottotenente, ridotto
          in   centesimi,   e   del  punto,  espresso  in  centesimi,
          attribuito   all'ufficiale   al   termine   del   corso  di
          perfezionamento.
              I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento
          nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i
          pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione
          sottotenenti  che,  per motivi di servizio riconosciuti dal
          Ministro  con propria determinazione o per motivi di salute
          dipendenti  da  causa  di servizio, frequentino il corso di
          perfezionamento  con  ritardo,  qualora  lo  superino, sono
          iscritti  in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se
          avessero superato il corso a loro turno.
              I   sottotenenti   che   non   superino   il  corso  di
          perfezionamento   sono   ammessi  a  frequentare  il  corso
          successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a
          domanda,  con  il proprio grado e la propria anzianita' nel
          ruolo  naviganti  speciale,  qualora  siano in possesso del
          brevetto  di  pilota  militare o del brevetto di navigatore
          militare,   o   nel  ruolo  servizi,  previo  parere  della
          commissione  ordinaria  di  avanzamento.  Ove  non esistano
          vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero
          e  l'eccedenza  e'  assorbita  al  verificarsi  della prima
          vacanza
              I  sottotenenti  che  non  siano  trasferiti  nel ruolo
          naviganti  speciale  o  nel  ruolo  servizi,  ai  sensi del
          precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo
          e  sono  collocati  nella categoria del congedo che ad essi
          compete  in applicazione dell'art. 46 della legge 10 aprile
          1954,  n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non
          siano  in  possesso  del  brevetto di pilota militare o del
          brevetto di navigatore militare.
              Art.  99.  - I sottotenenti del ruolo naviganti normale
          che  non  conseguono  il  brevetto di pilota militare od il
          brevetto  di navigatore militare possono essere trasferiti,
          a  domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua
          con le norme di cui al quarto comma dell'art. 98.
              I  sottotenenti  che  non  siano  trasferiti  nel ruolo
          servizi  ai sensi del precedente comma cessano dal servizio
          permanente  effettivo  e  sono  iscritti  nel ruolo servizi
          della   categoria  del  congedo  che  ad  essi  compete  in
          applicazione  dell'art.  46  della  legge sullo stato degli
          ufficiali.
              Art.  100.  L'ufficiale  del ruolo naviganti, normale o
          speciale,  che  ai  sensi  delle  disposizioni  di legge in
          vigore  sia  trasferito  nel  ruolo  servizi, non puo', nel
          nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore
          alla data del trasferimento.
          ---->           Vedere Tabelle di pag. 58          <----


           Titolo III - Avanzaznento degli ufficiali a disposizione
              Art.  101.  -  Gli  ufficiali  a  disposizione,  idonei
          all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono,
          previa  nuova valutazione, essere promossi ad anzianita' al
          grado  superiore  a  quello  col  quale  furono collocati a
          disposizione,  dopo  che  siano stati promossi i pari grado
          che  li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in
          servizio   permanente.   Non   costituisce   ostacolo  alla
          promozione  l'esistenza  nel  servizio  permanente  di pari
          grado  non  idonei  all'avanzamento  o  che non siano stati
          valutati  a  turno  normale  per  mancanza delle condizioni
          prescritte  dall'art.  38  o  che  siano stati collocati in
          soprannumero  all'organico  ai  sensi dell'art. 192 o per i
          quali  sia  sospesa  la  valutazione o la promozione ovvero
          debba  rinnovarsi  ai  sensi  dell'art.  54  il giudizio di
          avanzamento   in  seguito  all'annullamento  di  precedente
          giudizio di non idoneita'. Non costituisce inoltre ostacolo
          alla  promozione  l'esistenza  nel  ruolo di provenienza di
          pari  grado  in  servizio permanente effettivo piu' anziani
          trasferiti  in  detto  ruolo in data posteriore a quella di
          collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato.
              Art.  102.  -  L'avanzamento  degli  ufficiali  di  cui
          all'articolo  precedente  si  effettua  senza  che  occorra
          determinare   aliquote   di  ruolo,  con  le  stesse  norme
          concernenti   l'avanzamento  degli  ufficiali  in  servizio
          permanente effettivo, in quanto applicabili".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 54, 58, secondo
          comma,  e  59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio
          1983, n. 212.
              "Art.  54.  -  I  sottufficiali  in  ferma volontaria e
          rafferma  e  in  servizio  permanente  possono  accedere ai
          seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente:
                a) ruoli normali;
                b) ruoli speciali
                c) ruoli di cui al precedente articolo.
              L'eta'  massima  per  la partecipazione ai concorsi per
          l'ammissione  alle  Accademie  militari  e' stabilita in 28
          anni".
              "Art. 58. - (Omissis).
              Il  numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'art.
          53  da  ammettere a valutazione ogni anno e' stabilito come
          segue:
                da  tenente  a  capitano e gradi corrispondenti nella
          misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati;
                da  capitano  a maggiore e gradi corrispondenti nella
          misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.".
              "Art. 59. - (Omissis).
              Per   i   suddetti   ufficiali  la  permanenza  massima
          nell'ausiliaria e' di quattro anni e gli eventuali richiami
          in servizio non interrompono il decorso della stessa.
              Il  limite  di  eta'  per  il  collocamento  in congedo
          assoluto e' stabilito come segue:
                maggiore o grado corrispondente: 67 anni;
                ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 32, commi 1, 2, 3,
          3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della citata legge 19 maggio
          1986, n. 224.
              "Art.  32.  -  1. La  valutazione  per  la promozione a
          maggiore  degli  ufficiali  dei  ruoli  ad  esaurimento,  a
          partire  dal  10 gennaio  1984,  puo' essere effettuata, se
          piu'   favorevole,   per   gli   ufficiali   che   compiono
          l'undicesimo  anno  di  permanenza nel grado di capitano, a
          condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.
              2.  La  promozione  al  grado  superiore dei maggiori e
          gradi  corrispondenti  dei  ruoli ad esaurimento avviene se
          idonei, a partire dal 1o gennaio 1984, dopo quattro anni di
          anzianita'  nel  grado,  a  condizione che abbiano compiuto
          ventidue anni di servizio.
              3.  Il  vincolo  dell'anzianita'  di servizio di cui ai
          commi   precedenti  non  si  applica  nei  confronti  degli
          ufficiali  del  ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei
          ruoli  delle  tre  Forze  armate  nei quali l'immissione e'
          subordinata al possesso di un diploma di laurea.
              3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali
          di  cui  ai  commi  1  e 2 avviene, se piu' favorevole e se
          idonei  a  partire  dal  1o gennaio  1981,  con effetto dal
          giorno  successivo  a  quella  dei  pari  grado  con uguale
          o maggiore  anzianita'  di grado appartenenti ai rispettivi
          ruoli  speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi
          in  considerazione  i  rispettivi  ruoli normali. Le citate
          promozioni  sono  effettuate  in  deroga  alle disposizioni
          relative  alle  esigenze di mobilitazione di cui alla legge
          12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
              4.  Ferma restando l'anzianita' richiesta nei commi 1 e
          2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha
          luogo  dopo  che  siano  stati  promossi  gli  ufficiali in
          servizio  permanente effettivo di pari anzianita' di grado,
          nell'ambito  di ciascuna Arma, Corpo o specialita', purche'
          non  siano  stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso
          il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
              da 5 a 9-bis: (Omissis).
              9-ter.  La  promozione di cui all'art. 34, primo comma,
          della  legge  20 settembre  1980,  n.  574,  si  applica ai
          colonnelli  a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito,
          della  Marina  militare,  dell'Aeronautica  militare  e del
          Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo
          il 1o gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in
          vigore  della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per
          i  colonnelli  e  generali  collocati  in congedo prima del
          1o gennaio  1980 e per quelli che abbiano la stessa data di
          nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla
          legge  12 novembre  1955,  n. 1137, a partire dalla data di
          entrata  in  vigore  della legge 20 settembre 1980, n. 574,
          senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.
              9-quater: (Omissis).
              9-quinquies.  Le  lettere  a)  e  b)  del  paragrafo A)
          dell'articolo  41  della  legge  8 luglio  1926, n. 1178, e
          successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
                a)  per  la  nomina  nel  grado  di  sottotenente  di
          vascello,  tra  i giovani in possesso di uno dei diplomi di
          laurea  definiti  per  il  ruolo con decreto del Presidente
          della  Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di
          concerto con il Ministro della marina mercantile;
                b) per  la  nomina  nel grado di guardiamarina, tra i
          giovani  in  possesso  della  patente  di capitano di lungo
          corso  o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti
          di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del
          Genio  navale  e delle Capitanerie di porto, in possesso di
          diploma   rilasciato   dall'istituto   tecnico   nautico  o
          aeronautico   che  abbiano  prestato  almeno  due  anni  di
          servizio  effettivo  nella Marina militare e contino almeno
          un  anno  di imbarco su navi non di uso locale della Marina
          militare  o  mercantile  o  in  alternativa di destinazione
          presso reparti militari di volo".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 6, della
          citata legge 27 dicembre 1990, n. 404.
              "6.  Gli  ufficiali  inferiori o subalterni delle Forze
          armate  e  del  Corpo della Guardia di finanza del servizio
          permanente  effettivo frequentatori di corsi di formazione,
          di  durata  non  inferiore  ad un anno, presso le accademie
          militari   o   istituti  universitari, non  sono  computati
          nell'organico   dei  rispettivi  ruoli.  Le  eccedenze  che
          dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno
          essere  riassorbite nei cinque anni successivi alla data di
          entrata in vigore della presente legge.