Art. 38.
                        Clausola finanziaria
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente decreto si
provvede  con  le  risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della
legge 31 marzo 2000, n. 78.
 
          Nota all'art. 38:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 8 della citata legge
          31 marzo 2000, n. 78.
              "Art.   8   (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'onere
          derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
          lire  3.100  milioni annue relativamente alle previsioni di
          cui  all'art.  1,  in  lire 700 milioni annue relativamente
          alle  previsioni  di  cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni
          annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in
          lire  3.100  milioni annue relativamente alle previsioni di
          cui  all'art.  5, quantificato nella misura massima di lire
          10.000  milioni  annue  a  decorrere  dal 2001, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   finanziario   2000,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle finanze.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".