Art. 5. Disposizioni generali 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono indicati: a) i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito; c) la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione. 3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 5: - La legge 10 febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato. Al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta il testo dell'articolo 26: "Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria". - La legge 1 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1978, n. 203; si riporta il testo dell'articolo 17, secondo comma: "L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezsa dello Stato". - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n 490 (v. nota alle premesse): "3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia, inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi".