Art. 5.
                        Disposizioni generali
  1.  Per  conseguire  la  nomina ad ufficiale in servizio permanente
dell'Arma   dei   carabinieri  e'  necessario  possedere  i  seguenti
requisiti:
    a) essere cittadino italiano;
    b)  essere  in  possesso  del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero del diploma di laurea;
    c)  essere  in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale
al  servizio  incondizionato  quale ufficiale in servizio permanente,
accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
    d) godere dei diritti civili e politici;
    e)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate o di polizia;
    f)  essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'articolo  26  della  legge  1o  febbraio  1989, n. 53, e non aver
tenuto  i  comportamenti  previsti  dall'articolo  17, comma 2, della
legge  11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene
effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.
  2. Con decreto del Ministro della difesa sono indicati:
    a)  i  titoli  di  studio  e  gli  eventuali  ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi
dell'accademia  e  per  il  reclutamento  degli ufficiali in servizio
permanente;
    b)  le  tipologie  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle prove
concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito;
    c)  la  composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e
formate  da  personale  in  servizio  nell'Arma  dei carabinieri, con
l'intervento,  ove  necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o
prove oggetto di valutazione.
  3.  Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 5:
              -  La legge 10 febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche
          alle  norme  sullo  stato  giuridico e sull'avanzamento dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza
          nonche'  disposizioni  relative  alla  Polizia di Stato. Al
          Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale dello
          Stato,   e'   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta
          il testo dell'articolo 26:
              "Art.  26.  -  1.  Per l'accesso ai ruoli del personale
          della  Polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
          indicate  dall'articolo  16  della legge 1o aprile 1981, n.
          121  e'  richiesto  il  possesso delle qualita' morali e di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria".
              -  La  legge  1 luglio  1978, n. 382, recante "Norme di
          principio  sulla  disciplina  militare", e pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 21 luglio 1978, n. 203; si riporta
          il     testo     dell'articolo     17,    secondo    comma:
              "L'ammissibilita'   dei  militari  alla  conoscenza  di
          informazioni  e  dati  segreti o riservati e' subordinata a
          preventivi   procedimenti  di  accertamento  soggettivo,  a
          seguito  dei quali devono essere comunque esclusi coloro il
          cui   comportamento   nei   confronti   delle   istituzioni
          democratiche  non  dia  sicuro  affidamento  di  scrupolosa
          fedelta'  alla  Costituzione repubblicana e alle ragioni di
          sicurezsa dello Stato".
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1997, n 490 (v. nota alle
          premesse):      "3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale
          in  servizio  permanente  l'Amministrazione  ha facolta' di
          colmare  le  vacanze  organiche che si dovessero verificare
          entro  la data di approvazione della graduatoria nel limite
          di  un  decimo  dei posti messi a concorso. Nel caso in cui
          alcuni  dei  posti  messi a concorso risultino scoperti per
          rinuncia  o  decadenza  entro  trenta  giorni dalla data di
          inizio  dei  corsi,  possono essere autorizzate altrettante
          ammissioni   ai   corsi   stessi   secondo  l'ordine  della
          graduatoria.  Qualora la durata del corso sia, inferiore ad
          un  anno,  detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12
          della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste
          da  leggi  speciali  in  favore di particolari categorie di
          cittadini  non  possono  complessivamente superare un terzo
          dei posti messi a concorso.
              4.   Per  la  partecipazione  ai  concorsi  finalizzati
          all'immissione  nei ruoli degli ufficiali, non si applicano
          gli  aumenti  dei limiti di eta' eventualmente previsti per
          l'ammissione ai pubblici impieghi".