Art. 6
                            Ruolo normale

  1.  Gli  Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono
tratti,  con  il  grado  di  sottotenente,  dagli allievi che abbiano
completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre  1997,  n. 490, e successive modificazioni, ad eccezione dei
commi  1,  5,  6  e  7,  sono estese all'Arma dei carabinieri. L'eta'
massima   per   la   partecipazione   al  concorso  per  l'ammissione
all'accademia  e' stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma
dei carabinieri, in 28 anni.
  3.  Il  concorso  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  del decreto
legislativo  30  dicembre  1997,  n. 490, e successive modificazioni,
puo'  essere  bandito  nel  caso  in  cui  il  prevedibile numero dei
sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per
essi  previsto  risulti  inferiore ad 1/13 della consistenza organica
degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
  4.  I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del
concorso  di  cui  al  comma 3 frequentano un corso applicativo della
durata  non  inferiore ad un anno, le cui modalita' sono disciplinate
dall'ordinamento della scuola ufficiali carabinieri.
  5.  Nel caso di immissione nella accademia o di conseguimento della
nomina  ad  ufficiale  per  effetto  delle  disposizioni del presente
articolo,  al  personale proveniente, senza soluzione di continuita',
dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli,
dal  ruolo  dei  brigadieri  ovvero  dagli  appuntati  e carabinieri,
qualora  gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in  godimento siano
superiori  a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un
assegno  personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri  incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o a disposizioni normative a carattere generale.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4 del decreto
          legislativo   30 dicembre   1997,  n.  490  (v.  nota  alle
          premesse):
              "Art.  4  (Ufficiali  dei  ruoli  normali).  -  1.  Gli
          ufficiali  dei  ruoli  normali  in servizio permanente sono
          tratti,  con  il grado di sottotenente, da coloro che hanno
          frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
          con  esito  favorevole  il  ciclo  formativo previsto dagli
          ordinamenti di ciascuna Forza armata.
              2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
          concorso  per  l'ammissione alle Accademie militari possono
          essere  previste,  oltre alle riserve di posti stabilite da
          leggi   speciali,  anche  riserve  di  posti  a  favore  di
          particolari  categorie  di  personale  militare in servizio
          nella relativa Forza armata.
              3.   L'eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per
          l'ammissione   alle  accademie  militari  non  puo'  essere
          inferiore  a  diciassette  anni e superiore a ventidue anni
          alla,  data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
          per  il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
          massimo   e'  elevato  di  un  periodo  pari  all'effettivo
          servizio  prestato,  comunque  non  superiore a tre anni, a
          favore  dei  cittadini  italiani  che  prestino  o  abbiano
          prestato servizio militare nelle Forze armate.
              4.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei ruoli
          normali  possono  essere  tratti  con  il grado di tenente,
          mediante  concorso per titoli ed esami anche dai giovani in
          possesso  di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
          ruolo  con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
          abbiano  superato  il  trentaduesimo anno di eta' alla data
          indicata nel bando di concorso.
              5.  Salvo  quanto  stabilito nel comma 4, gli ufficiali
          del  ruolo  normale  del  Corpo  delle capitanerie di porto
          possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
          dai  giovani  in  possesso  del titolo di capitano di lungo
          corso o di capitano di macchina.
              6.  I  concorsi  di  cui  ai commi 4 e 5 possono essere
          banditi   nel   caso  in  cui  il  prevedibile  numero  dei
          frequentatori  delle accademie, che concluderanno nell'anno
          il  ciclo  formativo  per  essi previsto per un determinato
          ruolo,   risulti   inferiore   a  11/10  del  numero  delle
          promozioni  a  scelta al grado di maggiore stabilito per il
          medesimo  ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
          decreto.
              7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
          merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
          applicativi  di  durata non superiore ad un anno accademico
          le  cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
          Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
              8.  L'anzianita'  relativa  degli  ufficiali  di cui ai
          commi  4  e  5  e' rideterminata, a seguito del superamento
          degli  esami di fine corso, dalla media del punteggio della
          graduatoria  del concorso e di quello conseguita al termine
          del  corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
          pari  grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
          Accademie  militari  che terminano il ciclo formativo nello
          stesso anno.
              9.  I  candidati  che non superino il corso applicativo
          sono  collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
          o  completare  gli  obblighi  di  leva ovvero restituiti ai
          ruoli  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso e'
          computato  per  intero  ai fini dell'anzianita' di servizio
          per  i  militari  in  servizio permanente e per il restante
          personale  non  e'  computabile  ai  fini dell'assolvimento
          degli obblighi di leva.
              9-bis.  Nel caso di immissione nelle accademie militari
          o  di  conseguimento  della nomina ad ufficiale per effetto
          delle  disposizioni  del  presente  articolo,  al personale
          proveniente,  senza soluzione di continuita', dai ruoli del
          complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
          ruolo  dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
          gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in godimento siano
          superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova posizione, e'
          attribuito   un   assegno   personale  pari  alla  relativa
          differenza,   riassorbibile   con   i   futuri   incrementi
          stipendiali  conseguenti  a  progressione di carriera o per
          effetto di disposizioni normative a carattere generale".