Art. 7.
                           Ruolo speciale
  1.  Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono
tratti  con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed
esami:
    a)  prevalentemente  dai marescialli aiutanti, marescialli capi e
marescialli   ordinari   in   servizio   permanente   dell'Arma   dei
carabinieri,  muniti  di  uno  dei  titoli  di  studio  richiesti per
l'ammissione   ai   corsi   dell'accademia   che   abbiano  riportato
nell'ultimo  biennio  la  qualifica finale non inferiore a "superiore
alla  media"  e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano
compiuto   il   ventiseiesimo   anno   di  eta'  e  non  superato  il
quarantesimo;
    b)  dagli  ufficiali  subalterni  di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri  che  abbiano  compiuto il servizio di prima nomina e non
abbiano  superato,  alla  data  indicata  nel  bando  di concorso, il
trentaduesimo anno di eta'.
  2. I vincitori di concorso sono:
    a)  nominati  sottotenenti  con  anzianita' relativa stabilita in
base  all'ordine  della  graduatoria di merito, unica per entrambe le
categorie di concorrenti;
    b)  ammessi  a frequentare un corso applicativo, della durata non
inferiore  a  sei  mesi,  al  termine del quale viene determinata una
nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale
del corso stesso.
  3.  Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma
1  si  applicano  le  norme  di  cui all'articolo 65, secondo e terzo
comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di
applicazione il corso applicativo.
  4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1
che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b):
    a)  se  provenienti  dal  ruolo  dei marescialli, rientrano nella
categoria  di  provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
    b)   se  provenienti  dagli  ufficiali  di  complemento,  vengono
collocati in congedo.
  5.  Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto
delle  disposizioni  del presente articolo, al personale proveniente,
senza  soluzione  di  continuita',  dai  ruoli  del complemento degli
ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e
continuativi  in  godimento  siano superiori a quelli spettanti nella
nuova  posizione,  e'  attribuito  un  assegno  personale  pari  alla
relativa   differenza,   riassorbibile   con   i   futuri  incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'articolo 65, secondo e terzo
          comma, della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137:
              "I  sottotenenti  che superino il corso di applicazione
          nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i
          pari   grado  che  hanno  superato  il  corso  nella  prima
          Sessione.
              I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti
          dal  Ministro  con  propria  determinazione o per motivi di
          salute  dipendenti  da  causa  di  servizio, frequentino il
          corso  di  applicazione  con  ritardo, qualora lo superino,
          sono  iscritti  in  ruolo  al  posto  che  ad  essi sarebbe
          spettato se avessero superato il corso a loro turno".