Art. 7. Ruolo speciale 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo. 4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b): a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo. 5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 65, secondo e terzo comma, della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137: "I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima Sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno".